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La fattispecie dell’abbandono di rifiuti, regolata dall’art. 255, c. 1, del D.lgs. n. 152/2006, ha recentemente subito un’importante modifica ad opera dell’art. 6-ter, c. 1, D.L. n. 105/2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 137/2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1236 del 9.10.2023) tale che, adesso, “…chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio” – fatta salvo, sempre, “…quanto disposto dall’art. 256, c. 2” D.lgs. medesimo (ovvero le maggiori sanzioni dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, piuttosto che la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi, nel caso di fattispecie di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero di immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, commesse da “…titolari di imprese” e “responsabili di enti”).
Decreto 4 aprile 2023, n. 59, del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».” (G.U. n.126 del 31-5-2023)
Contenuto: in attuazione dell’art. 188-bis, D.lgs. n. 152/2006, il decreto disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, comprensivo delle procedure e adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193, D.lgs. medesimo, “…integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, denominato “RENTRI”, in particolare con la definizione de: a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, con indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi; b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi; c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a); d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’ISPRA per il correlato inserimento nel Catasto rifiuti di cui all'art. 189, D.lgs. n. 152/2006, nonché' le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge n. 70/1994 (MUD), e gli adempimenti trasmessi al RENTRI (tra l’altro garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'art. 189, commi 8 e 9, D.lgs. n. 152/2006); e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art.188-bis, c. 1, D.lgs. citato; g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo; h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 188-bis, c. 4, lett. h), D.lgs. n. 152/2006, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario (art. 1).
Il decreto si compone di 24 articoli distinti in quattro titoli.
Il titolo II è dedicato al registro cronologico di carico e scarico di cui all’art. 190 e al formulario di trasporto previsto dall’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, ridefiniti nella propria modulistica circa 17 anni dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006 (e relative previsioni), sì come da allegati II e II del decreto in questione, con correlata abrogazione della pregressa “storica” modulistica di cui ai decreti ministeriali nn. 145/1998 e 148/1998 (abrogati a far data dal 15.12.2024) (art. 23 del nuovo decreto).
Sotto il primo profilo (registro di carico e scarico) è prevista la modalità di tenuta, da parte de soggetti di cui all'art. 190, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, in versione cartacea o digitale a seconda: a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle CCIAA territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA; b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle CCIAA tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI. Nel secondo caso la compilazione in modalità digitale dovrà avvenire in maniera tale che:1) le registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge; 2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro siano progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell'utente; 3) qualunque rettifica alle registrazioni venga memorizzata attraverso l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora; 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscano nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale (art. 4).
Per quanto concerne il formulario di trasporto, esso dovrà essere vidimato digitalmente con le modalità indicate all'art. 6, c. 2, del nuovo decreto, oppure secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 2, se in formato digitale, rilevando come “l'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006” (modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 188, c. 5, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario). Analogamente al registro di carico e scarico è prevista una duplice modalità di tenuta: in versione cartacea, da parte dei produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI, stampato su moduli A4, riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, e sottoscritte altresì dal trasportatore, di cui una copia dovrà rimanere presso il produttore o
il detentore, un'altra da sottoscrivere e datare in arrivo da parte del destinatario (che rilascerà una riproduzione al trasportatore che, a propria volta, dovrà provvedere a trasmetterne una copia al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto). E’, inoltre, previsto che la trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti potrà avvenire: a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore; b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore; c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'art. 21, D.M. n. 59/2023 (art. 6).
Nel caso di formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale, lo stesso dovrà essere conforme, in quanto documento informatico, alle specifiche tecniche di cui all'art. 8 del nuovo decreto (da pubblicare sul sito del RENTRI). Il formulario dovrà essere vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco (reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI a mezzo del servizio delle CCIAA) e dovrà essere aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, “…in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto”, da sottoscrivere con strumenti di firma elettronici . Si consideri, comunque, come “al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto” il nuovo decreto preveda espressamente l’obbligo di accompagno del rifiuto con una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui al menzionato allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'art. 8 citato o, alternativamente, “…la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8”.
Nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina (15.12.2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 190, c. 2, art. 193, commi 3, 4 e 5, D.lgs. n. 152/2006.
Il Titolo III del decreto, rubricato Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti 89artt. 10 e segg.) si occupa della struttura organizzativa del registro elettronico nazionale, distinto nelle due sezioni Anagrafica (comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti) e Tracciabilità (comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione previsti dall'art. 16 del nuovo decreto), con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali (art. 11). Ai sensi dell’art. 12, c. 1, nuovo decreto, risultano obbligati all’iscrizione al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti già previsti dall’art. 6, D.L. n. 135/2018, quali: a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal c.3 dell'art. 9; c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; e) i soggetti di cui all'art. 189, c. 3, D.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Rilevano, al riguardo, le tempistiche previste all’art. 13 del decreto, e le modalità di cui all’art. 21 dello stesso, previa pagamento dei diritti di segreteria previsti dall’art. 12, c. 5, decr. Cit.., e successivo pagamento del contributo annuale di cui all’art. 14 del nuovo decreto (da versarsi per ciascuna unità locale intesa, ai sensi dell’art. 3, c. 1, come “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”).
Si consideri come, secondo quanto previsto dall’art. 15, Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI, a decorrere dalla data di iscrizione al Registro scatterà, a carico degli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, un obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all'art. 21 del nuovo decreto, con trasmissione dati da effettuarsi con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione (salvo il fatto che nel mese non ci siano state nuove annotazioni) (obbligo da effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione, per i soggetti di cui all’art. 18).
Gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, D.lgs. n. 152/2006, saranno tenute alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all'art. 7, c. 8, D.M. n. 59/2023.
Rileva, altresì’, un obbligo di acquisire sistemi di geolocalizzazione per i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi (art. 16), quali diverranno un requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali (e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento) a far data dal 15.12.2024 (art. 17).
Ad una serie di decreti attuativi è, infine, rimessa la definizione della disciplina definitoria de:
Decreti tutti da pubblicare sul sito del RENTRI.
Avv. Marco FABRIZIO
Dopo reiterati, quanto vani, tentativi di modificare il testo dell’art. 9 della Costituzione, dedicato alla tutela del paesaggio (oltre che del patrimonio storico e artistico), il legislatore approda, finalmente, all’importante risultato di introdurre espressamente la tutela dell’ambiente all’interno della Costituzione medesima, con ciò adeguandola – sotto tale profilo – alle Carte Costituzionali più recenti e permeate di sensibilità ambientale (es. art. 45 della Costituzione spagnola del 1978[1]).
Rileva, in tal senso, il nuovo testo dell’art. 9, Cost., in chiusura del quale è ora inserito un nuovo comma a tenore del quale la Repubblica “tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Non solo, quindi, fa espresso ingresso nel nostra “Carta fondamentale” la tutela dell’ambiente, oltre il profilo meramente estetico-paesistico che già emergeva dal comma 2 del medesimo art. 9 quanto alla tutela del paesaggio, ma il legislatore affianca al nuovo valore “contenente” ulteriori valori ad esso contigui e “contenuto” dello stesso, quali la “biodiversità” e gli “ecosistemi”.
E’ nota, al riguardo, la provvidenziale evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in relazione alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione, concretizzatasi nell’affermazione del “diritto ad un ambiente a salubre” (Cass. SS.UU. N. 5172/1979)[2], ma altro è un’interpretazione giurisprudenziale integrativa e suppletiva di un vuoto normativo, altro è l’integrazione di quel vuoto attraverso lo strumento all’uopo previsto…
Di indubbio interesse è, inoltre, il richiamo all’interesse delle future generazioni, quale inedito ulteriore inserimento all’interno della Costituzione di un concetto ambientale fondamentale quale quello dello “sviluppo sostenibile” (altresì detto “equità intergenerazionale”) sancito per la proma volta dalla Conferenza ONU di Rio de Janeiro su Ambiente e sviluppo del 1992.
Ma v’è di più. Stupendo anche i più ottimisti paladini dell’ambiente la l. costituzionale n. 1/2002 contiene un ulteriore disposizione (art. 2) di modifica/integrazione del successivo art.41 dedicato alla libertà di iniziativa economica privata. Al riguardo risulta, infatti, precisato il limite negativo di tale libertà sì come dichiarato al comma 2 del medesimo articolo, tale che detta libertà “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno – ora anche – alla salute, all’ambiente…” e, come era già prima della riforma, “…alla sicurezza, alla libertà, dignità umana”.
Quanto al limite positivo della menzionata libertà, sì come fissato al comma 3 del citato art. 41, è oggi precisato come la legge oltre che determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, dovrà indirizzare i medesimi programmi e controlli anche a fini “ambientali”.
La legge di riforma si conclude con un’art. 3 dove, riprendendosi la riserva di legge già definita al nuovo art.9, c. 3 della Costituzione per quanto concerne la disciplina dei modi e forme di tutela degli animali, si precisa come la legge medesima sarà applicabile anche alle Regioni a statuto speciale così come alle Province autonome di Trento e Bolzano.
La nuova normativa entra in vigore il 9 marzo 2022.
Avv. Marco Fabrizio
[1] L’art. 45 della Costituzione spagnola del 1978 recita: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”.
[2] Secondo Cassazione a SS.UU. n. 5172/1979 “la protezione della salute non si limita all’incolumità fisica dell’uomo supposto immobile nella sua abitazione o solitario…., ma è diretta ad assicurare all’uomo la sua effettiva partecipazione mediante presenza e frequentazione fisica alle comunità familiare, abitativa, di lavoro e altre –(es. scolastica o sportiva)- , nelle quali si svolge la sua personalità” e pertanto la tutela “…si estende alla vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nella quali si articola e, in ragione della sua effettività, alla preservazione in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute…”, tale che la protezione della salute “…assume in tal modo un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, si configura come diritto all’ambiente salubre”.
Con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197, l’Italia si allinea alla disciplina europea.
Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.O. n. 41), il D.lgs. n. 197/2021, “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” recante la nuova disciplina finalizzata alla protezione dell'ambiente marino “…dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato”, nonche' emanata per “…garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti” (art. 1), intendendo per “impianti portuali di raccolta” “qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi” (lett. F, c. 1, art.2, D.lgs. in oggetto). In particolare il decreto sarà applicabile a: a) tutte le navi (ai sensi della lett. a, c. 1, art. 2, si intende per «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti), indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione de: a) le navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 e delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 1 del D.M. (Infrastrutture e trasporti) 27 aprile 2017, e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a). Una normativa ad hoc definirà la disciplina per le navi da guerra e militari.
La nuova disciplina regolamentare – che abroga la pregressa di cui al D.lgs. n. 182/2003 –
si snoda, in particolare, attraverso due titoli dedicati, rispettivamente, agli “Impianti portuali di raccolta” (tit. II, artt. 4 e 5) e al “Conferimento dei rifiuti delle navi” (tit. III, artt. 6-9).
Sotto il primo profilo rileva l’obbligo di dotare tutti i porti, in attuazione del Piano di raccolta e gestione rifiuti di cui al successivo art. 5 (e con oneri a carico del gestore del servizio) “… di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili”. Il Piano, quale dovrà essere approvato e reso operativo, da parte delle Autorità competenti (Autorità del Sistema portuale, se istituite, oppure Autorità marittima ex art. 2, l. 84/1994), entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà essere conforme al contenuto minimo di cui all’Allegato I, D.lgs. n. 197/2021 medesimo (art. 5, c. 1) e dovrà recare gli adempimenti e le modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta “semplici e rapide” e tali da non determinare “ingiustificati ritardi alle navi”, a pena di indennizzo da prevedere all’interno del Piano medesimo (c. 10, art. 5 citato).
Nel contempo risulta ribadita l’applicabilità della disciplina ordinaria di cui alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, relativamente alla gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali (c. 4, art. cit.).
Una disciplina ad hoc potrà, inoltre, essere prevista nel caso di “piccoli porti non commerciali… caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto”, con possibilità di esenzione dalla disciplina di cui all’art. 5, cc. da 1 a 4 del decreto, a condizione, tuttavia, dell’esistenza di impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione rifiuti comunale e a condizione che le informazioni relative a siffatto sistema di gestione rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti medesimi.
Il titolo III disciplina, a propria volta, le modalità di “conferimento dei rifiuti”, dalla notifica anticipata ex art. 6 (da effettuare a cura dell’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di nave ex D.lgs. 196/2005, diretto verso un porto dell’Unione, “con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto” oppure “non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata è inferiore a 24 ore” – art. 6, c. 1) alle modalità di conferimento vere e proprie (art. 7), sempre in conformità anche alla disciplina MARPOL. Un sistema di tariffazione, a carico delle navi di approdo, dovrebbe garantire la copertura dei costi di conferimento (art. 8).
E’prevista, peraltro, la possibilità di esenzioni dagli obblighi di cui agli articoli 6 (notifica anticipata), 7 comma 1 (conferimento rifiuti), e 8 (tariffa), quali potranno essere previste, da parte dell'Autorita' Marittima, a favore di una nave che fa scalo qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e
regolari; b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che: 1) e' comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti; 2) e' stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed e' stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'art. 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati; c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino(art. 9, c. 1).
Concludono il decreto talune “misure esecutive” contenute nel titolo IV, artt. 10-16, dalle ispezioni del caso (da condurre a cura dell’autorità Marittima su almeno il 15% del numero totale di navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno) alle comunicazioni e scambio di informazioni, fino alla formazione del personale addetto agli impianti di raccolta rifiuti (art. 15) e alle sanzioni (amministrative pecuniarie) del caso (art. 16).
Avv. Marco Fabrizio
Il nuovo art. 258, del D.lgs. n. 152/2006, riformato dal D.lgs. n. 116/2020, contiene non poche innovazioni in tema di sanzioni.
Rilevano, innanzitutto, alcune significative modifiche relativamente alle cosìdette “infrazioni documentali”, ovvero errori/omissioni relativi/e alla compilazione e trasmissione del MUD, registro di c/s e FIR, tale che:
A conferma dello spirito pratico che sembrerebbe aver animato la recente riforma della disciplina sui rifiuti, il comma 5 dell’art. 258, prevede che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, del nuovo art. 258, D.lgs. n. 152/2006) ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei FIR di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, sarà applicabile la più contenuta sanzione amministrativa pecuniaria da 2.060 a 1.550 euro, parimenti applicabile nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche‘ nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, c. 1, o del FIR di cui all'art. 193 (sanzione ridotta applicabile anche nel caso di omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i FIR di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi).
Tanto premesso le novità di maggior rilievo sono, comunque, quelle contenute ai commi 9 e 13 del nuovo art. 258:
A questo punto il cerchio sembrerebbe chiuso, nel senso che con la riforma del settembre 2020 l’apparato sanzionatorio, amministrativo pecuniario, in materia di rifiuti appare aver virato nel segno della praticità, non apparendo più improntato ad una logica sanzionatoria meramente formale (a prescindere dalla insussistenza di effettivi danni ambientali), bensì nel segno della più volte auspicata visione reale della gestione ambientale da parte delle imprese. Ci si attende ora un’altrettanto pacata applicazione da parte degli organi di controllo.
Avv. Marco Fabrizio
Tra le modifiche alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 introdotte dal D.lgs. n. 116/2020, rileva, tra le altre, anche il nuovo regime di responsabilità – condivisa – del produttore nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 188, D.lgs. medesimo.
Sostanzialmente il legislatore riprende ed aggiorna la pregressa disciplina in tal senso previsto dalla versione del D.lgs. n. 152/2006 anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 205/2010.
L’attuale testo del menzionato art. 188, rubricato Responsabilita' della gestione dei rifiuti, ribadisce, in prima battuta, l’obbligo per il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti di provvedere “…al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV…” del decreto medesimo, subito dopo ribadendosi l’obbligo – affermato già all’art. 212, c. 5, D.lgs. citato – di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per “gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale…” con correlato obbligo, per questi ultimi, di conferimento de “…i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta” (comma 2, art. 188).
Senza entrare nella previsione di cui al comma 3, stesso articolo, relativa alla ripartizione dei costi della gestione dei rifiuti (naturalmente a carico del produttore iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione) rileva, in particolare la previsione di cui al successivo comma 4 che riprende quanto in precedenza previsto dalla disciplina ante 2010. Al riguardo, dopo aver ribadito che “la consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento”, appare riaffermato che “… la responsabilita' del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita' competenti della mancata ricezione del formulario” (nel caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, il termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma) (già art. 188, c. 3, lett. b), nella versione ante modifiche del D.lgs. n. 205/2010).
Non pochi problemi si prevede che saranno generati dalla disciplina sull’ “attestato di avvenuto smaltimento”, rilevante nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (rispettivamente: operazioni di Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 – punto D13; Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 –punto D14; Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti – punto D15.), ex art. 188, c. 5, D.lgs. n. 152/2006 mod. dal D.lgs. n. 116/2020, allorché “… la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento…”, resa secondo la legge sull’autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000) a cura del titolare dell'impianto di smaltimento e“…da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantita' dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”. Al riguardo non è, infatti, chiarito innanzitutto quale sia il soggetto che dovrà trasmettere al produttore iniziale di rifiuti tale Attestazione (se l'azienda di smaltimento finale o quella di raggruppamento o altre attività intermedie). In secondo luogo è evidente che, qualora si dovesse optare per la soluzione secondo la quale l'Attestato dovrà essere generato dallo smaltitore (o esercente delle altre attività finali), allora è evidente come i dati quantitativi e qualitativi sui rifiuti ivi inseriti saranno verosimilmente diversi da quelli indicati nel FIR dal produttore al momento del conferimento a trasportatore, tale che legittimi dubbi potrebbero sorgere sull'utilità di tale Attestazione... Il legislatore ha, peraltro, previsto un'efficacia solo transitoria di tale previsione, in attesa dell’emanazione della nuova disciplina attuativa del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ex art. 188-bis, comma 1, D.lgs.n. 152/2006, dove, tra l’altro, dovranno essere definite le nuove modalita' per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.
Ora, tornando alle cause di esclusione della responsabilità codificate al comma 4 dell’art. 188, nella nuova versione, a parte l’ipotesi di esclusione della responsabilità di cui alla lett. a), quanto al conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta, la seconda causa di esclusione ex lett. b) continua a basarsi su una doppia condizione di: conferimento dei rifiuti a recuperatori o smaltitori di rifiuti appositamente autorizzati – prima condizione – e che la quarta copia del formulario rientri nei tradizionali termini di legge (tre mesi dal conferimento al trasportatore) ovvero, in alternativa, alla scadenza di detto termine senza l’effettivo rientro della menzionata quarta copia, il produttore proceda a segnalazione di ciò a favore delle autorità competenti (leggasi provincia territorialmente competente) – seconda condizione scriminante della responsabilità condivisa del produttore dei rifiuti. Come è noto la condivisione di tale responsabilità si rifà ai principi generali di cui all’art. 178, D.lgs. n. 152/2006, di derivazione comunitaria e dove, tra gli altri, rileva anche il principio di “responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti” (tra l’altro alla base della responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 188-bis e 188-ter, D.lgs. medesimo). Se la seconda delle condizioni sopra evidenziate è chiaramente affermata dal legislatore (nel senso che il mancato tempestivo rientro della quarta copia del FIR, con correlata mancata tempestiva segnalazione all’autorità competente, espone per legge il produttore di rifiuti ad un concorso nelle eventuali ipotesi di reato che dovessero andare a concretizzarsi nella fattispecie del caso…), vale, peraltro, la pena dedicare poche ulteriori battute alla prima delle due condizioni, ovvero all’obbligo di conferimento a recuperatori o smaltitori autorizzati.
Come è noto tale obbligo, tradizionalmente affermato già nella pregressa disciplina di cui all'abrogato D.lgs. n. 22/1997, ha portato negli anni all’elaborazione di una prassi consolidata quale l’acquisizione, da parte del produttore di rifiuti, delle autorizzazioni dei terzi a favore dei quali avviene il conferimento. Invero qualsiasi azienda diligente avrà oggi elaborato una apposita procedura gestionale per il conferimento dei rifiuti, basata sul presupposto della previa acquisizione non solo di copia dell’iscrizione all’Albo da parte del trasportatore rifiuti all’uopo contattato (da qualche anno visionabile sul sito internet dell’Albo), con opportuna verifica delle targhe dei mezzi di trasporto dei codici CER trasportabili, ma anche – e soprattutto – con la previa acquisizione anche delle autorizzazioni/iscrizioni dei terzi smaltitori o recuperatori presso i quali avverrà il conferimento dei rifiuti trasportati. Solo in tal modo il produttore di rifiuti sarà, invero, in grado di poter dimostrare, all’occorrenza, la diligenza osservata nel conferimento dei rifiuti del caso, con ciò conformandosi a quella condotta virtuosa (oltre che prevista dalla legge), requisito indispensabile al fine di interrompere il sopra menzionato vincolo di solidarietà. La giurisprudenza è pacifica nel considerare l’assolvimento, o meno, di tale obbligo quale aspetto dirimente per l’eventuale responsabilità penale del produttore iniziale di rifiuti (tra le altre: Cassazione penale, III, n. 24431/2008; Cass.Pen., III, 37559/2008; Cass. Pen. n. 13363/2012). Avv. Marco Fabrizio