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Attrezzature e impianti di sicurezza antincendio [301.54Kb]
Caricato Martedì, 28 Settembre 2021 da SLF

Sistemi di gestione ambientale/della sicurezza sul lavoro e registro delle leggi applicabili

L’implementazione di un sistema di gestione ambientale o della sicurezza sui luoghi di lavoro, conforme, rispettivamente, alla norma internazionale ISO14001:2015 o ISO45001:2018, implica, tra l’altro, nell’ambito dello sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard ISO14001,  l’obbligo di “determinare e avere accesso agli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali”, determinando altresì “come questi obblighi di conformità si applicano all’organizzazione”, tenendone conto nell’implementazione del sistema di gestione medesimo e, in definitiva, mantenendo “…informazioni documentate dei propri obblighi di conformità” (punto 6.1.3., ISO14001:2015). Consultando la Guida all’uso della norma di cui all’Allegato A alla norma medesima apprendiamo, inoltre, come detti “obblighi di conformità” finiscano, invero, per identificarsi (non esaustivamente) con “ i requisiti legali che un’organizzazione deve soddisfare” i quali possono comprendere, “…se applicabili: a) requisiti da enti governativi o altre autorità pertinenti; b) leggi e regolamenti nazionali e locali; c) requisiti specificati in permessi, licenze o altre forme di autorizzazione; d) ordini, regole o linee guida da agenzie regolatorie; e) sentenze di corti o tribunali amministrativi” (punto A.6.1.3., primo cpv., Allegato A, norma ISO14001:2015).

La norma ISO45001 sullo sviluppo di un Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro risulta, al riguardo, ancora più esplicita, prevedendo che l’organizzazione dovrà stabilire, implementare e mantenere uno o più processi volti a “a) determinare e avere accesso ai requisiti legali aggiornati e ad altri requisiti applicabili ai suoi rischi, ai rischi per la SSL e al sistema di gestione per la SSL; b) determinare come questi requisiti legali e altri requisiti si applicano all'organizzazione e cosa deve essere comunicato;c) tenere conto di questi requisiti legali e di altri requisiti al momento di stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il proprio sistema di gestione per la SSL.” Anche in tal caso l’organizzazione dovrà “…conservare informazioni documentate sui propri requisiti legali e altri requisiti e deve garantire che siano aggiornate per riflettere eventuali modifiche.” (punto 6.1.3., ISO45001:2018).

Anche la Guida all’uso di tale norma, Allegato A, esplode il concetto affermando che:

a) I requisiti legali possono includere: 1) normativa (nazionale, regionale o internazionale), inclusi statuti e regolamenti; 2) decreti e direttive; 3) ordini emessi dalle autorità di regolamentazione;4) permessi, licenze o altre forme di autorizzazione; 5) sentenze di tribunali o tribunali amministrativi; 6) trattati, convenzioni, protocolli; 7) contratti collettivi di lavoro.

  1. b) Altri requisiti possono includere: 1) i requisiti dell'organizzazione;2) condizioni contrattuali; 3) contratti di lavoro; 4) accordi con le parti interessate; 5) accordi con le autorità sanitarie; 6) standard non normativi, standard di consenso e linee guida; 7) principi volontari, codici di condotta, specifiche tecniche, carte; 8) impegni pubblici dell'ente o del suo ente capogruppo.” (A.6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti)

 

            Da quanto precede palesa come tanto nell’implementazione e sviluppo di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO14001:2015, che per quanto riguarda lo sviluppo e implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro conforme allo standard ISO45001:2018, l’organizzazione dovrà verificare, tra l’altro, la normativa del caso, ambientale o della sicurezza, ad essa applicabile e conservare tali “informazioni documentate”.

 

            Ora per implementare tale tipo di strumento appare essenziale disporre innanzitutto di una valida fonte informativa relativa alle leggi e altre fonti cogenti che potrebbero impattare sull’attività esercitata dall’azienda (rectius “organizzazione”) del caso. Al riguardo il mercato può offrire validi strumenti sia intermini di pubblicazioni periodiche, che attraverso news letter da parte di consulenti di settore, professionisti  etc.

            Lo step successivo diviene, quindi, la raccolta e catalogazione di tale normativa in un registro ad hoc, noto sul mercato come “Registro delle leggi applicabili”.

            Il Registro delle Leggi applicabili, talvolta identificato con l’acronimo “REGLEG” altri non è che una raccolta ragionata della normativa, ambientale o della sicurezza sul lavoro (o entrambe), applicabile all’organizzazione del caso.

            Un Registro efficace dovrebbe, naturalmente, venire aggiornato tempestivamente ad ogni variazione del quadro normativo di riferimento. La traduzione della norma in adempimenti dovrebbe portare, successivamente, all’elaborazione di apposite Check list ad uso audit interno.

Collegato al Registro dovrebbe, inoltre, essere uno Scadenzario identificativo delle eventuali date entro le quali le prescrizioni entreranno in vigore.

 

            Il REGLEG potrà, infine, arricchirsi di adempimenti vari, generati da altre fonti di adempimenti cogenti per l’organizzazione, quali, oltre a sentenze della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato particolarmente importanti, anche eventuali circolari ministeriali, interpelli o prassi applicative relative al processo ed esternalità negative del caso.

 

           

Avv. Marco Fabrizio

Attrezzature e impianti di sicurezza antincendio.

Dal Decreto 1settembre 2021 del Ministero dell'Interno nuove regole per la manutenzione degli impianti antincendio.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 25-9-2021 è stato pubblicato il Decreto interministeriale (Interno e Lavoro e politiche sociali) Criteri generali per il controllo e la manutenzione  degli  impianti, attrezzature ed altri sistemi  di  sicurezza  antincendio,  ai  sensi dell'articolo  46,  comma  3,  lettera  a),  punto  3,  del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale nuova e importante disciplina sui criteri generali per il controllo e  la  manutenzione  degli impianti, delle attrezzature  e  degli  altri  sistemi  di  sicurezza Antincendio, ai sensi dell’art. 46, c. 3, lett. a) punto 3, del D.lgs. N. 81/2008, intendendo per “manutenzione” qualsiasi “operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” (art. 1, c,. 1, lett. a), D.M. in oggetto).

L’art. 3 del decreto, rubricato Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature Antincendio, detta le regole per la conduzione e la registrazione  degli interventi di manutenzione e dei controlli sugli impianti,  le attrezzature e  gli  altri  sistemi  di  sicurezza  antincendio, rinviando alle “…disposizioni  legislative  e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in  accordo  alle norme tecniche applicabili  emanate  dagli  organismi  di  formazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I..” del decreto medesimo (fermo restando la precisazione che l'applicazione della  normazione  tecnica  volontaria,  come  le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, “…conferisce presunzione di  conformità', ma rimane volontaria e non obbligatoria, a  meno  che  non  sia  resa cogente da altre disposizioni” – art. 3, c. 2, cit.). Il richiamato Allegato I, Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, indica, al riguardo, dapprima il tradizionale obbligo di implementare un “registro dei controlli” dove annotare  “i  controlli  periodici  e  gli  interventi  di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di  sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate  da  disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali  o  internazionali, nonché' dal manuale d'uso e manutenzione”; detto registro dovrà  essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli  organi  di controllo (par. 1, Allegato citato).

Segue l’inserimento di un nuovo obbligo di “qualifica”  istituito in capo ai tecnici manutentori, con rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo  la  regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o  del sistema di sicurezza antincendio ed elencazione, in Tabella 1 dell’Allegato, di “…alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la  manutenzione  ed  il  controllo  di  impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili”.  Di rilievo, infine, è anche l’ultima previsione del menzionato Allegato che, nell’ottica della condivisione del debito di sicurezza gravante su tutti i lavoratori, prevede che “oltre all'attività' di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità' dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.”

L’art. 4 esplode, a propria volta, la disciplina sulla “Qualificazione dei tecnici manutentori”, dapprima con riaffermazione dell’obbligo di condurre gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio da parte di “tecnici manutentori qualificati” e, quindi, con rinvio all’allegato II per una dettagliata disciplina relativa alle modalità' di qualificazione del caso.

La nuova disciplina entra in vigore un anno dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dalla data di entrata in vigore, abroga la pregressa normativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

                                                                                                               Avv. Marco Fabrizio

Covid 19. Chiariti i termini della responsabilità datoriale

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Con la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”

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La legge n. 272020, di conversione del D.L. n. 182020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”

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Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 del 27-4-2020)

Emergenza COVID 19

L’emergenza sanitaria in corso ha, come è noto, portato il legislatore all’emanazione di una significativa serie di provvedimenti restrittivi delle libertà personali e di impresa. Si segnalano, a seguire, alcuni aspetti di rilievo afferenti le problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela ambientale.

Emergenza COVID 19
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