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Decreto 4 aprile 2023, n. 59, del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».” (G.U. n.126 del 31-5-2023)
Contenuto: in attuazione dell’art. 188-bis, D.lgs. n. 152/2006, il decreto disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, comprensivo delle procedure e adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193, D.lgs. medesimo, “…integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, denominato “RENTRI”, in particolare con la definizione de: a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, con indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi; b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi; c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a); d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’ISPRA per il correlato inserimento nel Catasto rifiuti di cui all'art. 189, D.lgs. n. 152/2006, nonché' le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge n. 70/1994 (MUD), e gli adempimenti trasmessi al RENTRI (tra l’altro garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'art. 189, commi 8 e 9, D.lgs. n. 152/2006); e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art.188-bis, c. 1, D.lgs. citato; g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo; h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 188-bis, c. 4, lett. h), D.lgs. n. 152/2006, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario (art. 1).
Il decreto si compone di 24 articoli distinti in quattro titoli.
Il titolo II è dedicato al registro cronologico di carico e scarico di cui all’art. 190 e al formulario di trasporto previsto dall’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, ridefiniti nella propria modulistica circa 17 anni dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006 (e relative previsioni), sì come da allegati II e II del decreto in questione, con correlata abrogazione della pregressa “storica” modulistica di cui ai decreti ministeriali nn. 145/1998 e 148/1998 (abrogati a far data dal 15.12.2024) (art. 23 del nuovo decreto).
Sotto il primo profilo (registro di carico e scarico) è prevista la modalità di tenuta, da parte de soggetti di cui all'art. 190, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, in versione cartacea o digitale a seconda: a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle CCIAA territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA; b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle CCIAA tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI. Nel secondo caso la compilazione in modalità digitale dovrà avvenire in maniera tale che:1) le registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge; 2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro siano progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell'utente; 3) qualunque rettifica alle registrazioni venga memorizzata attraverso l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora; 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscano nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale (art. 4).
Per quanto concerne il formulario di trasporto, esso dovrà essere vidimato digitalmente con le modalità indicate all'art. 6, c. 2, del nuovo decreto, oppure secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 2, se in formato digitale, rilevando come “l'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006” (modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 188, c. 5, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario). Analogamente al registro di carico e scarico è prevista una duplice modalità di tenuta: in versione cartacea, da parte dei produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI, stampato su moduli A4, riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, e sottoscritte altresì dal trasportatore, di cui una copia dovrà rimanere presso il produttore o
il detentore, un'altra da sottoscrivere e datare in arrivo da parte del destinatario (che rilascerà una riproduzione al trasportatore che, a propria volta, dovrà provvedere a trasmetterne una copia al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto). E’, inoltre, previsto che la trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti potrà avvenire: a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore; b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore; c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'art. 21, D.M. n. 59/2023 (art. 6).
Nel caso di formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale, lo stesso dovrà essere conforme, in quanto documento informatico, alle specifiche tecniche di cui all'art. 8 del nuovo decreto (da pubblicare sul sito del RENTRI). Il formulario dovrà essere vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco (reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI a mezzo del servizio delle CCIAA) e dovrà essere aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, “…in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto”, da sottoscrivere con strumenti di firma elettronici . Si consideri, comunque, come “al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto” il nuovo decreto preveda espressamente l’obbligo di accompagno del rifiuto con una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui al menzionato allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'art. 8 citato o, alternativamente, “…la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8”.
Nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina (15.12.2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 190, c. 2, art. 193, commi 3, 4 e 5, D.lgs. n. 152/2006.
Il Titolo III del decreto, rubricato Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti 89artt. 10 e segg.) si occupa della struttura organizzativa del registro elettronico nazionale, distinto nelle due sezioni Anagrafica (comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti) e Tracciabilità (comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione previsti dall'art. 16 del nuovo decreto), con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali (art. 11). Ai sensi dell’art. 12, c. 1, nuovo decreto, risultano obbligati all’iscrizione al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti già previsti dall’art. 6, D.L. n. 135/2018, quali: a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal c.3 dell'art. 9; c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; e) i soggetti di cui all'art. 189, c. 3, D.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Rilevano, al riguardo, le tempistiche previste all’art. 13 del decreto, e le modalità di cui all’art. 21 dello stesso, previa pagamento dei diritti di segreteria previsti dall’art. 12, c. 5, decr. Cit.., e successivo pagamento del contributo annuale di cui all’art. 14 del nuovo decreto (da versarsi per ciascuna unità locale intesa, ai sensi dell’art. 3, c. 1, come “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”).
Si consideri come, secondo quanto previsto dall’art. 15, Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI, a decorrere dalla data di iscrizione al Registro scatterà, a carico degli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, un obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all'art. 21 del nuovo decreto, con trasmissione dati da effettuarsi con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione (salvo il fatto che nel mese non ci siano state nuove annotazioni) (obbligo da effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione, per i soggetti di cui all’art. 18).
Gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, D.lgs. n. 152/2006, saranno tenute alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all'art. 7, c. 8, D.M. n. 59/2023.
Rileva, altresì’, un obbligo di acquisire sistemi di geolocalizzazione per i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi (art. 16), quali diverranno un requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali (e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento) a far data dal 15.12.2024 (art. 17).
Ad una serie di decreti attuativi è, infine, rimessa la definizione della disciplina definitoria de:
Decreti tutti da pubblicare sul sito del RENTRI.
Avv. Marco FABRIZIO