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RIFIUTI. Controllo elettronico. RENTRI

Decreto 4 aprile 2023, n. 59, del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di  tracciabilità  dei rifiuti e del registro elettronico nazionale  per  la  tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152».” (G.U. n.126 del 31-5-2023)

Contenuto: in attuazione dell’art. 188-bis, D.lgs. n. 152/2006, il decreto disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, comprensivo delle procedure e adempimenti di cui agli articoli 189,  190  e 193, D.lgs. medesimo, “…integrati  nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, denominato “RENTRI”, in particolare con la definizione de: a) i modelli ed i formati relativi  al  registro  cronologico  di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di  identificazione  di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, con  indicazione  altresì   delle   modalità   di   compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi; b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano volontariamente aderirvi; c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalità  di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a); d) le modalità per la  condivisione  dei  dati  del  RENTRI  con l’ISPRA per il correlato inserimento nel Catasto rifiuti di  cui  all'art. 189, D.lgs. n. 152/2006, nonché' le  modalità  di  coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge n. 70/1994 (MUD), e  gli adempimenti trasmessi al  RENTRI (tra l’altro garantendone,  ove  possibile,  la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'art. 189, commi 8 e 9, D.lgs. n. 152/2006); e) le modalità di  interoperabilità  per  l'acquisizione  della documentazione di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo  alle  spedizioni di rifiuti; f)  le  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  di  supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai sensi dell'art.188-bis, c. 1, D.lgs. citato;  g) le modalità di accesso ai dati  del  RENTRI  da  parte  degli organi di controllo;  h) le modalità per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'art. 188-bis, c. 4, lett. h), D.lgs. n. 152/2006, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario (art. 1).

Il decreto si compone di 24 articoli distinti in quattro titoli.

Il titolo II è dedicato al registro cronologico di carico e scarico di cui all’art. 190 e al formulario di trasporto previsto dall’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, ridefiniti nella propria modulistica circa 17 anni dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006 (e relative previsioni), sì come da allegati II e II   del decreto in questione, con correlata abrogazione della pregressa “storica” modulistica di cui ai decreti ministeriali nn. 145/1998 e 148/1998 (abrogati a far data dal 15.12.2024) (art. 23 del nuovo decreto).

Sotto il primo profilo (registro di carico e scarico) è prevista la modalità di tenuta, da parte de soggetti di cui all'art. 190, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, in versione cartacea o digitale a seconda:  a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  CCIAA territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA; b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalità digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle CCIAA tramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il RENTRI. Nel secondo caso la compilazione  in  modalità  digitale dovrà avvenire in maniera tale che:1) le registrazioni  siano  rese  consultabili  agli  organi  di controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore, che ne deve assicurare  il  corretto  funzionamento  e  costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare,  su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;   2)  i  numeri  di  ciascuna  registrazione  che  compongono  il registro  siano  progressivi  e  non   modificabili   e   garantiscono l’identificabilità dell'utente;  3) qualunque rettifica alle registrazioni venga memorizzata attraverso l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata  e  l'identificativo temporale con data ed ora;   4) i sistemi gestionali  adottati  dall'operatore  garantiscano nella formazione del documento il rispetto delle regole  tecniche  di cui al Codice dell'amministrazione digitale (art. 4).

Per quanto concerne il formulario di trasporto, esso dovrà essere  vidimato digitalmente con le modalità indicate all'art. 6, c. 2, del nuovo decreto, oppure secondo le  modalità  di  cui  all'art. 7, c. 2, se in formato digitale, rilevando come “l'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis,  comma  4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006” (modalità per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione dell'avvio  a  recupero o smaltimento  dei  rifiuti, di cui all'art. 188, c. 5, nonché' le responsabilità  da  attribuire all'intermediario). Analogamente al registro di carico e scarico è prevista una duplice modalità di tenuta: in versione cartacea, da parte dei produttori di  rifiuti  non  iscritti  al  RENTRI, stampato  su  moduli  A4,  riprodotto  in  due  copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, e sottoscritte altresì dal trasportatore, di cui una copia dovrà rimanere presso il  produttore  o

il detentore, un'altra da sottoscrivere e  datare in  arrivo  da parte del destinatario (che  rilascerà  una  riproduzione  al  trasportatore che, a propria volta, dovrà provvedere  a  trasmetterne  una copia  al  produttore  o   al detentore,  o  agli  operatori  coinvolti  nelle  diverse  fasi   del trasporto). E’, inoltre, previsto che la trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti potrà avvenire:  a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore; b)  mediante  posta  elettronica   certificata   da   parte   del trasportatore;  c) mediante i  servizi  specifici  resi  disponibili  dal  RENTRI secondo le procedure operative di cui all'art. 21, D.M. n. 59/2023 (art. 6).

Nel caso di formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale, lo stesso dovrà essere conforme, in quanto documento  informatico, alle specifiche tecniche di cui all'art. 8 del nuovo decreto (da pubblicare sul sito del RENTRI). Il formulario dovrà essere vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un  codice  univoco  (reso  disponibile   da   apposita   applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI a mezzo del servizio delle CCIAA) e dovrà essere aggiornato da parte degli operatori  tramite i sistemi gestionali da essi  adottati, “…in  modo  da  assicurare  la progressiva compilazione e  la  sottoscrizione  dello  stesso,  nelle diverse fasi del trasporto”, da sottoscrivere con strumenti di firma elettronici . Si consideri, comunque, come “al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto” il nuovo decreto preveda espressamente l’obbligo di accompagno del rifiuto con una stampa del formulario digitale  di identificazione del rifiuto, secondo il formato di  cui  al menzionato allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche  di cui all'art. 8 citato o, alternativamente, “…la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di  dispositivi  mobili  secondo  le  specifiche  tecniche   di   cui all'articolo 8”.

Nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina (15.12.2024) continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  all'art. 190, c. 2, art. 193, commi 3, 4 e 5, D.lgs. n. 152/2006.

Il Titolo III del decreto, rubricato Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti 89artt. 10 e segg.) si occupa della struttura organizzativa del registro elettronico nazionale, distinto nelle due sezioni Anagrafica (comprensiva dei dati anagrafici  degli operatori   e   delle   informazioni   relative    alle    specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per  l'esercizio  di  attività inerenti alla gestione dei  rifiuti) e Tracciabilità (comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione previsti dall'art. 16 del nuovo decreto), con il supporto tecnico operativo  dell'Albo  nazionale  gestori ambientali (art. 11). Ai sensi dell’art. 12, c. 1, nuovo decreto, risultano obbligati all’iscrizione al RENTRI,  mediante  accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i  soggetti già previsti dall’art. 6, D.L.  n. 135/2018, quali: a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti; b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal c.3 dell'art. 9; c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualità  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti; e) i soggetti di cui  all'art. 189,  c. 3, D.lgs. n. 152/2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

Rilevano, al riguardo, le tempistiche previste all’art. 13 del decreto, e le  modalità di cui all’art. 21 dello stesso, previa pagamento dei diritti  di  segreteria previsti dall’art. 12, c. 5, decr. Cit.., e successivo pagamento del contributo annuale di cui all’art. 14 del nuovo decreto (da versarsi per ciascuna unità locale intesa, ai sensi dell’art. 3, c. 1, come “una sede operativa,  quale,  ad  esempio,  un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un  negozio,  oppure  una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un  ufficio,  un magazzino, un deposito, ubicata in  luogo  coincidente  con  la  sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più  attività  economiche  e  dove  sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”).

Si consideri come, secondo quanto previsto dall’art. 15, Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI,  a decorrere dalla data di iscrizione al Registro scatterà, a carico degli  operatori  obbligati alla  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico, un obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro  di  carico  e scarico, secondo le modalità di cui all'art. 21 del nuovo decreto, con trasmissione dati da effettuarsi con  cadenza  mensile,  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui e'  stata  effettuata  l'annotazione (salvo il fatto che nel mese non ci siano state nuove annotazioni) (obbligo da effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione, per i soggetti di cui all’art. 18).

Gli enti e le  imprese  che  producono,  trasportano  o  trattano rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  188-bis,  comma  5,  D.lgs. n. 152/2006, saranno tenute alla trasmissione al  RENTRI dei dati dei formulari di  identificazione  dei  rifiuti  pericolosi, emessi con le modalità di  cui  all'art. 7,  c.  8, D.M. n. 59/2023.

Rileva, altresì’, un obbligo di acquisire sistemi di geolocalizzazione per i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi (art. 16), quali diverranno un requisito di  idoneità  tecnica per  l'iscrizione  alla  categoria  5  dell'Albo  nazionale   gestori ambientali (e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento) a far data dal 15.12.2024 (art. 17).

Ad una serie di decreti attuativi è, infine, rimessa la definizione della disciplina definitoria de:

  1. le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché' il  monitoraggio  con  i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni  contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
  2. le istruzioni per l'accesso  e  l'iscrizione  da  parte  degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento  (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del  titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
  3. i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità  del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
  4. le modalità di compilazione dei modelli di cui agli  articoli 4 e 5;
  5. i requisiti per i servizi  di  consultazione  da  parte  delle amministrazioni interessate;
  6. i manuali e le guide sintetiche a supporto degli  operatori  e degli utenti; 
  7. le modalità di funzionamento degli strumenti di  supporto  di cui all'art. 20 (servizi di supporto alla trasmissione digitale).

Decreti tutti da pubblicare sul sito del RENTRI.

 

Avv. Marco FABRIZIO

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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