Articoli ed Eventi

News

La tutela dell’Ambiente nella legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22-02-2022)

Dopo reiterati, quanto vani, tentativi di modificare il testo dell’art. 9 della Costituzione, dedicato alla tutela del paesaggio (oltre che del patrimonio storico e artistico), il legislatore approda, finalmente, all’importante risultato di introdurre espressamente la tutela dell’ambiente all’interno della Costituzione medesima, con ciò adeguandola – sotto tale profilo – alle Carte Costituzionali più recenti e permeate di sensibilità ambientale (es. art. 45 della Costituzione spagnola del 1978[1]).

Rileva, in tal senso, il nuovo testo dell’art. 9, Cost., in chiusura del quale è ora inserito un nuovo comma a tenore del quale la Repubblica “tutela l'ambiente, la  biodiversita'  e  gli  ecosistemi,  anche nell'interesse  delle  future  generazioni.  La  legge  dello   Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Non solo, quindi, fa espresso ingresso nel nostra “Carta fondamentale” la tutela dell’ambiente, oltre il profilo meramente estetico-paesistico che già emergeva dal comma 2 del medesimo art. 9 quanto alla tutela del paesaggio, ma il legislatore affianca al nuovo valore “contenente” ulteriori valori ad esso contigui  e “contenuto” dello stesso, quali la “biodiversità” e gli “ecosistemi”.

E’ nota, al riguardo, la provvidenziale evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in relazione alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione, concretizzatasi nell’affermazione del “diritto ad un ambiente a salubre” (Cass. SS.UU. N. 5172/1979)[2], ma altro è un’interpretazione giurisprudenziale integrativa e suppletiva di un vuoto normativo, altro è l’integrazione di quel vuoto attraverso lo strumento all’uopo previsto…

Di indubbio interesse è, inoltre, il richiamo all’interesse delle future generazioni, quale inedito ulteriore inserimento all’interno della Costituzione di un concetto ambientale fondamentale quale quello dello “sviluppo sostenibile” (altresì detto “equità intergenerazionale”) sancito per la proma volta dalla Conferenza ONU di Rio de Janeiro su Ambiente e sviluppo del 1992.

Ma v’è di più. Stupendo anche i più ottimisti paladini dell’ambiente la l. costituzionale n. 1/2002 contiene un ulteriore disposizione (art. 2) di modifica/integrazione del successivo art.41 dedicato alla libertà di iniziativa economica privata. Al riguardo risulta, infatti, precisato il limite negativo di tale libertà sì come dichiarato al comma 2 del medesimo articolo, tale che detta libertà “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno – ora  anche – alla salute, all’ambiente…” e, come era già prima della riforma, “…alla sicurezza, alla libertà, dignità umana”.

Quanto al limite positivo della menzionata libertà, sì come fissato al comma 3 del citato art. 41, è oggi precisato come la legge oltre che determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, dovrà indirizzare i medesimi programmi e controlli anche a fini “ambientali”.

La legge di riforma si conclude con un’art. 3 dove, riprendendosi la riserva di legge già definita al nuovo art.9, c. 3 della Costituzione per quanto concerne la disciplina dei modi e forme di tutela degli animali, si precisa come la legge medesima sarà applicabile anche alle Regioni a statuto speciale così come alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La nuova normativa entra in vigore il 9 marzo 2022.

Avv. Marco Fabrizio

 

[1] L’art. 45 della Costituzione spagnola del 1978 recita: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”.

[2] Secondo Cassazione a SS.UU. n. 5172/1979 “la protezione della salute non si limita all’incolumità fisica dell’uomo supposto immobile nella sua abitazione o solitario…., ma è diretta ad assicurare all’uomo la sua effettiva partecipazione mediante presenza e frequentazione fisica alle comunità familiare, abitativa, di lavoro e altre –(es. scolastica o sportiva)- , nelle quali si svolge la sua personalità” e pertanto la tutela “…si estende alla vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nella quali si articola e, in ragione della sua effettività, alla preservazione in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute…”, tale che la protezione della salute “…assume in tal modo un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, si configura come diritto all’ambiente salubre”.

Image
Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

Contatti