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Decreto 4 aprile 2023, n. 59, del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».” (G.U. n.126 del 31-5-2023)
Contenuto: in attuazione dell’art. 188-bis, D.lgs. n. 152/2006, il decreto disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, comprensivo delle procedure e adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193, D.lgs. medesimo, “…integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, denominato “RENTRI”, in particolare con la definizione de: a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, con indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi; b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi; c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a); d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’ISPRA per il correlato inserimento nel Catasto rifiuti di cui all'art. 189, D.lgs. n. 152/2006, nonché' le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge n. 70/1994 (MUD), e gli adempimenti trasmessi al RENTRI (tra l’altro garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'art. 189, commi 8 e 9, D.lgs. n. 152/2006); e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art.188-bis, c. 1, D.lgs. citato; g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo; h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 188-bis, c. 4, lett. h), D.lgs. n. 152/2006, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario (art. 1).
Il decreto si compone di 24 articoli distinti in quattro titoli.
Il titolo II è dedicato al registro cronologico di carico e scarico di cui all’art. 190 e al formulario di trasporto previsto dall’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, ridefiniti nella propria modulistica circa 17 anni dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006 (e relative previsioni), sì come da allegati II e II del decreto in questione, con correlata abrogazione della pregressa “storica” modulistica di cui ai decreti ministeriali nn. 145/1998 e 148/1998 (abrogati a far data dal 15.12.2024) (art. 23 del nuovo decreto).
Sotto il primo profilo (registro di carico e scarico) è prevista la modalità di tenuta, da parte de soggetti di cui all'art. 190, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, in versione cartacea o digitale a seconda: a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle CCIAA territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA; b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle CCIAA tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI. Nel secondo caso la compilazione in modalità digitale dovrà avvenire in maniera tale che:1) le registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge; 2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro siano progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell'utente; 3) qualunque rettifica alle registrazioni venga memorizzata attraverso l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora; 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscano nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale (art. 4).
Per quanto concerne il formulario di trasporto, esso dovrà essere vidimato digitalmente con le modalità indicate all'art. 6, c. 2, del nuovo decreto, oppure secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 2, se in formato digitale, rilevando come “l'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006” (modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 188, c. 5, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario). Analogamente al registro di carico e scarico è prevista una duplice modalità di tenuta: in versione cartacea, da parte dei produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI, stampato su moduli A4, riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, e sottoscritte altresì dal trasportatore, di cui una copia dovrà rimanere presso il produttore o
il detentore, un'altra da sottoscrivere e datare in arrivo da parte del destinatario (che rilascerà una riproduzione al trasportatore che, a propria volta, dovrà provvedere a trasmetterne una copia al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto). E’, inoltre, previsto che la trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti potrà avvenire: a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore; b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore; c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'art. 21, D.M. n. 59/2023 (art. 6).
Nel caso di formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale, lo stesso dovrà essere conforme, in quanto documento informatico, alle specifiche tecniche di cui all'art. 8 del nuovo decreto (da pubblicare sul sito del RENTRI). Il formulario dovrà essere vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco (reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI a mezzo del servizio delle CCIAA) e dovrà essere aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, “…in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto”, da sottoscrivere con strumenti di firma elettronici . Si consideri, comunque, come “al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto” il nuovo decreto preveda espressamente l’obbligo di accompagno del rifiuto con una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui al menzionato allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'art. 8 citato o, alternativamente, “…la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8”.
Nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina (15.12.2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 190, c. 2, art. 193, commi 3, 4 e 5, D.lgs. n. 152/2006.
Il Titolo III del decreto, rubricato Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti 89artt. 10 e segg.) si occupa della struttura organizzativa del registro elettronico nazionale, distinto nelle due sezioni Anagrafica (comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti) e Tracciabilità (comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione previsti dall'art. 16 del nuovo decreto), con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali (art. 11). Ai sensi dell’art. 12, c. 1, nuovo decreto, risultano obbligati all’iscrizione al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti già previsti dall’art. 6, D.L. n. 135/2018, quali: a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal c.3 dell'art. 9; c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; e) i soggetti di cui all'art. 189, c. 3, D.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Rilevano, al riguardo, le tempistiche previste all’art. 13 del decreto, e le modalità di cui all’art. 21 dello stesso, previa pagamento dei diritti di segreteria previsti dall’art. 12, c. 5, decr. Cit.., e successivo pagamento del contributo annuale di cui all’art. 14 del nuovo decreto (da versarsi per ciascuna unità locale intesa, ai sensi dell’art. 3, c. 1, come “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”).
Si consideri come, secondo quanto previsto dall’art. 15, Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI, a decorrere dalla data di iscrizione al Registro scatterà, a carico degli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, un obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all'art. 21 del nuovo decreto, con trasmissione dati da effettuarsi con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione (salvo il fatto che nel mese non ci siano state nuove annotazioni) (obbligo da effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione, per i soggetti di cui all’art. 18).
Gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, D.lgs. n. 152/2006, saranno tenute alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all'art. 7, c. 8, D.M. n. 59/2023.
Rileva, altresì’, un obbligo di acquisire sistemi di geolocalizzazione per i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi (art. 16), quali diverranno un requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali (e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento) a far data dal 15.12.2024 (art. 17).
Ad una serie di decreti attuativi è, infine, rimessa la definizione della disciplina definitoria de:
Decreti tutti da pubblicare sul sito del RENTRI.
Avv. Marco FABRIZIO
L’implementazione di un sistema di gestione ambientale o della sicurezza sui luoghi di lavoro, conforme, rispettivamente, alla norma internazionale ISO14001:2015 o ISO45001:2018, implica, tra l’altro, nell’ambito dello sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard ISO14001, l’obbligo di “determinare e avere accesso agli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali”, determinando altresì “come questi obblighi di conformità si applicano all’organizzazione”, tenendone conto nell’implementazione del sistema di gestione medesimo e, in definitiva, mantenendo “…informazioni documentate dei propri obblighi di conformità” (punto 6.1.3., ISO14001:2015). Consultando la Guida all’uso della norma di cui all’Allegato A alla norma medesima apprendiamo, inoltre, come detti “obblighi di conformità” finiscano, invero, per identificarsi (non esaustivamente) con “ i requisiti legali che un’organizzazione deve soddisfare” i quali possono comprendere, “…se applicabili: a) requisiti da enti governativi o altre autorità pertinenti; b) leggi e regolamenti nazionali e locali; c) requisiti specificati in permessi, licenze o altre forme di autorizzazione; d) ordini, regole o linee guida da agenzie regolatorie; e) sentenze di corti o tribunali amministrativi” (punto A.6.1.3., primo cpv., Allegato A, norma ISO14001:2015).
La norma ISO45001 sullo sviluppo di un Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro risulta, al riguardo, ancora più esplicita, prevedendo che l’organizzazione dovrà stabilire, implementare e mantenere uno o più processi volti a “a) determinare e avere accesso ai requisiti legali aggiornati e ad altri requisiti applicabili ai suoi rischi, ai rischi per la SSL e al sistema di gestione per la SSL; b) determinare come questi requisiti legali e altri requisiti si applicano all'organizzazione e cosa deve essere comunicato;c) tenere conto di questi requisiti legali e di altri requisiti al momento di stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il proprio sistema di gestione per la SSL.” Anche in tal caso l’organizzazione dovrà “…conservare informazioni documentate sui propri requisiti legali e altri requisiti e deve garantire che siano aggiornate per riflettere eventuali modifiche.” (punto 6.1.3., ISO45001:2018).
Anche la Guida all’uso di tale norma, Allegato A, esplode il concetto affermando che:
“a) I requisiti legali possono includere: 1) normativa (nazionale, regionale o internazionale), inclusi statuti e regolamenti; 2) decreti e direttive; 3) ordini emessi dalle autorità di regolamentazione;4) permessi, licenze o altre forme di autorizzazione; 5) sentenze di tribunali o tribunali amministrativi; 6) trattati, convenzioni, protocolli; 7) contratti collettivi di lavoro.
Da quanto precede palesa come tanto nell’implementazione e sviluppo di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO14001:2015, che per quanto riguarda lo sviluppo e implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro conforme allo standard ISO45001:2018, l’organizzazione dovrà verificare, tra l’altro, la normativa del caso, ambientale o della sicurezza, ad essa applicabile e conservare tali “informazioni documentate”.
Ora per implementare tale tipo di strumento appare essenziale disporre innanzitutto di una valida fonte informativa relativa alle leggi e altre fonti cogenti che potrebbero impattare sull’attività esercitata dall’azienda (rectius “organizzazione”) del caso. Al riguardo il mercato può offrire validi strumenti sia intermini di pubblicazioni periodiche, che attraverso news letter da parte di consulenti di settore, professionisti etc.
Lo step successivo diviene, quindi, la raccolta e catalogazione di tale normativa in un registro ad hoc, noto sul mercato come “Registro delle leggi applicabili”.
Il Registro delle Leggi applicabili, talvolta identificato con l’acronimo “REGLEG” altri non è che una raccolta ragionata della normativa, ambientale o della sicurezza sul lavoro (o entrambe), applicabile all’organizzazione del caso.
Un Registro efficace dovrebbe, naturalmente, venire aggiornato tempestivamente ad ogni variazione del quadro normativo di riferimento. La traduzione della norma in adempimenti dovrebbe portare, successivamente, all’elaborazione di apposite Check list ad uso audit interno.
Collegato al Registro dovrebbe, inoltre, essere uno Scadenzario identificativo delle eventuali date entro le quali le prescrizioni entreranno in vigore.
Il REGLEG potrà, infine, arricchirsi di adempimenti vari, generati da altre fonti di adempimenti cogenti per l’organizzazione, quali, oltre a sentenze della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato particolarmente importanti, anche eventuali circolari ministeriali, interpelli o prassi applicative relative al processo ed esternalità negative del caso.
Avv. Marco Fabrizio
Dopo reiterati, quanto vani, tentativi di modificare il testo dell’art. 9 della Costituzione, dedicato alla tutela del paesaggio (oltre che del patrimonio storico e artistico), il legislatore approda, finalmente, all’importante risultato di introdurre espressamente la tutela dell’ambiente all’interno della Costituzione medesima, con ciò adeguandola – sotto tale profilo – alle Carte Costituzionali più recenti e permeate di sensibilità ambientale (es. art. 45 della Costituzione spagnola del 1978[1]).
Rileva, in tal senso, il nuovo testo dell’art. 9, Cost., in chiusura del quale è ora inserito un nuovo comma a tenore del quale la Repubblica “tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Non solo, quindi, fa espresso ingresso nel nostra “Carta fondamentale” la tutela dell’ambiente, oltre il profilo meramente estetico-paesistico che già emergeva dal comma 2 del medesimo art. 9 quanto alla tutela del paesaggio, ma il legislatore affianca al nuovo valore “contenente” ulteriori valori ad esso contigui e “contenuto” dello stesso, quali la “biodiversità” e gli “ecosistemi”.
E’ nota, al riguardo, la provvidenziale evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in relazione alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione, concretizzatasi nell’affermazione del “diritto ad un ambiente a salubre” (Cass. SS.UU. N. 5172/1979)[2], ma altro è un’interpretazione giurisprudenziale integrativa e suppletiva di un vuoto normativo, altro è l’integrazione di quel vuoto attraverso lo strumento all’uopo previsto…
Di indubbio interesse è, inoltre, il richiamo all’interesse delle future generazioni, quale inedito ulteriore inserimento all’interno della Costituzione di un concetto ambientale fondamentale quale quello dello “sviluppo sostenibile” (altresì detto “equità intergenerazionale”) sancito per la proma volta dalla Conferenza ONU di Rio de Janeiro su Ambiente e sviluppo del 1992.
Ma v’è di più. Stupendo anche i più ottimisti paladini dell’ambiente la l. costituzionale n. 1/2002 contiene un ulteriore disposizione (art. 2) di modifica/integrazione del successivo art.41 dedicato alla libertà di iniziativa economica privata. Al riguardo risulta, infatti, precisato il limite negativo di tale libertà sì come dichiarato al comma 2 del medesimo articolo, tale che detta libertà “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno – ora anche – alla salute, all’ambiente…” e, come era già prima della riforma, “…alla sicurezza, alla libertà, dignità umana”.
Quanto al limite positivo della menzionata libertà, sì come fissato al comma 3 del citato art. 41, è oggi precisato come la legge oltre che determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, dovrà indirizzare i medesimi programmi e controlli anche a fini “ambientali”.
La legge di riforma si conclude con un’art. 3 dove, riprendendosi la riserva di legge già definita al nuovo art.9, c. 3 della Costituzione per quanto concerne la disciplina dei modi e forme di tutela degli animali, si precisa come la legge medesima sarà applicabile anche alle Regioni a statuto speciale così come alle Province autonome di Trento e Bolzano.
La nuova normativa entra in vigore il 9 marzo 2022.
Avv. Marco Fabrizio
[1] L’art. 45 della Costituzione spagnola del 1978 recita: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”.
[2] Secondo Cassazione a SS.UU. n. 5172/1979 “la protezione della salute non si limita all’incolumità fisica dell’uomo supposto immobile nella sua abitazione o solitario…., ma è diretta ad assicurare all’uomo la sua effettiva partecipazione mediante presenza e frequentazione fisica alle comunità familiare, abitativa, di lavoro e altre –(es. scolastica o sportiva)- , nelle quali si svolge la sua personalità” e pertanto la tutela “…si estende alla vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nella quali si articola e, in ragione della sua effettività, alla preservazione in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute…”, tale che la protezione della salute “…assume in tal modo un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, si configura come diritto all’ambiente salubre”.
Con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197, l’Italia si allinea alla disciplina europea.
Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.O. n. 41), il D.lgs. n. 197/2021, “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” recante la nuova disciplina finalizzata alla protezione dell'ambiente marino “…dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato”, nonche' emanata per “…garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti” (art. 1), intendendo per “impianti portuali di raccolta” “qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi” (lett. F, c. 1, art.2, D.lgs. in oggetto). In particolare il decreto sarà applicabile a: a) tutte le navi (ai sensi della lett. a, c. 1, art. 2, si intende per «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti), indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione de: a) le navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 e delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 1 del D.M. (Infrastrutture e trasporti) 27 aprile 2017, e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a). Una normativa ad hoc definirà la disciplina per le navi da guerra e militari.
La nuova disciplina regolamentare – che abroga la pregressa di cui al D.lgs. n. 182/2003 –
si snoda, in particolare, attraverso due titoli dedicati, rispettivamente, agli “Impianti portuali di raccolta” (tit. II, artt. 4 e 5) e al “Conferimento dei rifiuti delle navi” (tit. III, artt. 6-9).
Sotto il primo profilo rileva l’obbligo di dotare tutti i porti, in attuazione del Piano di raccolta e gestione rifiuti di cui al successivo art. 5 (e con oneri a carico del gestore del servizio) “… di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili”. Il Piano, quale dovrà essere approvato e reso operativo, da parte delle Autorità competenti (Autorità del Sistema portuale, se istituite, oppure Autorità marittima ex art. 2, l. 84/1994), entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà essere conforme al contenuto minimo di cui all’Allegato I, D.lgs. n. 197/2021 medesimo (art. 5, c. 1) e dovrà recare gli adempimenti e le modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta “semplici e rapide” e tali da non determinare “ingiustificati ritardi alle navi”, a pena di indennizzo da prevedere all’interno del Piano medesimo (c. 10, art. 5 citato).
Nel contempo risulta ribadita l’applicabilità della disciplina ordinaria di cui alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, relativamente alla gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali (c. 4, art. cit.).
Una disciplina ad hoc potrà, inoltre, essere prevista nel caso di “piccoli porti non commerciali… caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto”, con possibilità di esenzione dalla disciplina di cui all’art. 5, cc. da 1 a 4 del decreto, a condizione, tuttavia, dell’esistenza di impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione rifiuti comunale e a condizione che le informazioni relative a siffatto sistema di gestione rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti medesimi.
Il titolo III disciplina, a propria volta, le modalità di “conferimento dei rifiuti”, dalla notifica anticipata ex art. 6 (da effettuare a cura dell’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di nave ex D.lgs. 196/2005, diretto verso un porto dell’Unione, “con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto” oppure “non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata è inferiore a 24 ore” – art. 6, c. 1) alle modalità di conferimento vere e proprie (art. 7), sempre in conformità anche alla disciplina MARPOL. Un sistema di tariffazione, a carico delle navi di approdo, dovrebbe garantire la copertura dei costi di conferimento (art. 8).
E’prevista, peraltro, la possibilità di esenzioni dagli obblighi di cui agli articoli 6 (notifica anticipata), 7 comma 1 (conferimento rifiuti), e 8 (tariffa), quali potranno essere previste, da parte dell'Autorita' Marittima, a favore di una nave che fa scalo qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e
regolari; b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che: 1) e' comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti; 2) e' stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed e' stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'art. 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati; c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino(art. 9, c. 1).
Concludono il decreto talune “misure esecutive” contenute nel titolo IV, artt. 10-16, dalle ispezioni del caso (da condurre a cura dell’autorità Marittima su almeno il 15% del numero totale di navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno) alle comunicazioni e scambio di informazioni, fino alla formazione del personale addetto agli impianti di raccolta rifiuti (art. 15) e alle sanzioni (amministrative pecuniarie) del caso (art. 16).
Avv. Marco Fabrizio
Dal Decreto 1settembre 2021 del Ministero dell'Interno nuove regole per la manutenzione degli impianti antincendio.
Nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 25-9-2021 è stato pubblicato il Decreto interministeriale (Interno e Lavoro e politiche sociali) Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale nuova e importante disciplina sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza Antincendio, ai sensi dell’art. 46, c. 3, lett. a) punto 3, del D.lgs. N. 81/2008, intendendo per “manutenzione” qualsiasi “operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” (art. 1, c,. 1, lett. a), D.M. in oggetto).
L’art. 3 del decreto, rubricato Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature Antincendio, detta le regole per la conduzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e dei controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, rinviando alle “…disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di formazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I..” del decreto medesimo (fermo restando la precisazione che l'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, “…conferisce presunzione di conformità', ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni” – art. 3, c. 2, cit.). Il richiamato Allegato I, Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, indica, al riguardo, dapprima il tradizionale obbligo di implementare un “registro dei controlli” dove annotare “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché' dal manuale d'uso e manutenzione”; detto registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo (par. 1, Allegato citato).
Segue l’inserimento di un nuovo obbligo di “qualifica” istituito in capo ai tecnici manutentori, con rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio ed elencazione, in Tabella 1 dell’Allegato, di “…alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili”. Di rilievo, infine, è anche l’ultima previsione del menzionato Allegato che, nell’ottica della condivisione del debito di sicurezza gravante su tutti i lavoratori, prevede che “oltre all'attività' di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità' dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.”
L’art. 4 esplode, a propria volta, la disciplina sulla “Qualificazione dei tecnici manutentori”, dapprima con riaffermazione dell’obbligo di condurre gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio da parte di “tecnici manutentori qualificati” e, quindi, con rinvio all’allegato II per una dettagliata disciplina relativa alle modalità' di qualificazione del caso.
La nuova disciplina entra in vigore un anno dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dalla data di entrata in vigore, abroga la pregressa normativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
Avv. Marco Fabrizio
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AIA: NOVITÀ E ASPETTI CRITICI
Analisi operativa e modalità applicative
Venerdì 22 ottobre 2021
Corso da remoto
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 disciplina la normativa sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA) che, nel corso degli anni, si è via via arricchita di circolari ed interpretazioni ministeriali.
Aequilibria e lo Studio Legale Fabrizio propongono mezza giornata di formazione volta ad illustrare il quadro giuridico vigente con spunti ed indirizzi per la soluzione dei principali problemi interpretativi.
Dalla viva voce dell’avv. Marco Fabrizio, uno dei massimi esperti nazionali della materia, sarà infatti possibile ascoltare i principi fondamentali ed applicativi dell’AIA, attraverso l’analisi della disciplina normativa e i contenuti degli allegati tecnici.
OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire una panoramica sulla normativa in materia di AIA nazionale al fine di non incorrere nelle sanzioni penali, amministrative pecuniarie ed interdittive dell’attività, previste a seconda dell’infrazione.
A CHI È RIVOLTO
Il corso di approfondimento sulla nuova normativa è rivolto ai responsabili ambientali delle aziende ricadenti nella disciplina AIA (Allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n.152/2006), ai consulenti e giuristi di settore, agli amministratori delle regioni/province impegnati nel settore IPPC.
PROGRAMMA DEL CORSO
08.45 – Registrazione dei partecipanti
09.00 – Test d’ingresso
09.15 – Attività assoggettate e logica della prevenzione integrata
09.30 – La domanda di AIA: documentazione e Schede tecniche
10.00 – Il procedimento di rilascio, rinnovo e riesame; le modifiche sostanziali e non
10.45 – Coffee break
11.00 – Il decreto di AIA: Parere istruttorio conclusivo (PIC) e Piano di monitoraggio e controllo (PMC)
12.00 – Best available techniques (BAT) e BAT AEL
12.30 – Incidenti e imprevisti; Comunicazioni e aspetti sanzionatori
12.45 – Test d’uscita
13.00 – Chiusura della giornata
DOCENTE
Marco Fabrizio, avvocato specializzato in Diritto dell’Ambiente; dal 1998 esperto legale di primaria società di certificazione, è autore di numerose pubblicazioni in materia tra cui IL CODICE DELL’AMBIENTE, ed. Il Sole 24 Ore, XIII edizioni; dal 2019 fa parte del gruppo di lavoro di supporto tecnico SOGESID alla D.G. Risanamento ambientale del Ministero della Transizione Ecologica, Div. 5 – Danno ambientale; dal 2014 al 2019 ha fatto parte del gruppo di lavoro ISPRA di supporto tecnico alla Commissione nazionale IPPC-AIA; è iscritto all’Albo degli avvocati e procuratori di Roma, con abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di € 220,00 + IVA (per le Pubbliche Amministrazioni tale importo è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 600/1973). L’iscrizione comprende: partecipazione al corso, attestato di partecipazione e materiale didattico. Prima di procedere con il pagamento, attendere la conferma di erogazione del corso da parte di Aequilibria.
É previsto uno sconto del:
Banca Popolare Etica – Filiale di Vicenza
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PARTECIPAZIONE DA REMOTO
Il corso sarà erogato da remoto venerdì 22 ottobre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Per ragioni organizzative si chiede di far pervenire le iscrizioni entro venerdì 15 ottobre 2021 compilando l’apposito Modulo di iscrizione per ricevere l'invito Zoom e le relative istruzioni di collegamento.
Si sottolinea che i requisiti tecnici per la partecipazione da remoto sono di avere:
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SEGRETERIA DIDATTICA
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