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Abbandono di rifiuti - modifiche legislative

La fattispecie dell’abbandono di rifiuti, regolata dall’art. 255, c. 1, del D.lgs. n. 152/2006, ha recentemente subito un’importante modifica ad opera dell’art. 6-ter, c. 1, D.L. n. 105/2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 137/2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1236 del 9.10.2023) tale che, adesso, “…chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio” – fatta salvo, sempre, “…quanto disposto dall’art. 256, c. 2” D.lgs. medesimo (ovvero le maggiori sanzioni dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, piuttosto che la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi, nel caso di fattispecie di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero di immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, commesse da “…titolari di imprese”  e “responsabili di enti”).

RIFIUTI. Controllo elettronico. RENTRI

Decreto 4 aprile 2023, n. 59, del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di  tracciabilità  dei rifiuti e del registro elettronico nazionale  per  la  tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152».” (G.U. n.126 del 31-5-2023)

Contenuto: in attuazione dell’art. 188-bis, D.lgs. n. 152/2006, il decreto disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, comprensivo delle procedure e adempimenti di cui agli articoli 189,  190  e 193, D.lgs. medesimo, “…integrati  nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, denominato “RENTRI”, in particolare con la definizione de: a) i modelli ed i formati relativi  al  registro  cronologico  di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di  identificazione  di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, con  indicazione  altresì   delle   modalità   di   compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi; b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano volontariamente aderirvi; c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalità  di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a); d) le modalità per la  condivisione  dei  dati  del  RENTRI  con l’ISPRA per il correlato inserimento nel Catasto rifiuti di  cui  all'art. 189, D.lgs. n. 152/2006, nonché' le  modalità  di  coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge n. 70/1994 (MUD), e  gli adempimenti trasmessi al  RENTRI (tra l’altro garantendone,  ove  possibile,  la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'art. 189, commi 8 e 9, D.lgs. n. 152/2006); e) le modalità di  interoperabilità  per  l'acquisizione  della documentazione di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo  alle  spedizioni di rifiuti; f)  le  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  di  supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai sensi dell'art.188-bis, c. 1, D.lgs. citato;  g) le modalità di accesso ai dati  del  RENTRI  da  parte  degli organi di controllo;  h) le modalità per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'art. 188-bis, c. 4, lett. h), D.lgs. n. 152/2006, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario (art. 1).

Il decreto si compone di 24 articoli distinti in quattro titoli.

Il titolo II è dedicato al registro cronologico di carico e scarico di cui all’art. 190 e al formulario di trasporto previsto dall’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, ridefiniti nella propria modulistica circa 17 anni dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 152/2006 (e relative previsioni), sì come da allegati II e II   del decreto in questione, con correlata abrogazione della pregressa “storica” modulistica di cui ai decreti ministeriali nn. 145/1998 e 148/1998 (abrogati a far data dal 15.12.2024) (art. 23 del nuovo decreto).

Sotto il primo profilo (registro di carico e scarico) è prevista la modalità di tenuta, da parte de soggetti di cui all'art. 190, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, in versione cartacea o digitale a seconda:  a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  CCIAA territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA; b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalità digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle CCIAA tramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il RENTRI. Nel secondo caso la compilazione  in  modalità  digitale dovrà avvenire in maniera tale che:1) le registrazioni  siano  rese  consultabili  agli  organi  di controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore, che ne deve assicurare  il  corretto  funzionamento  e  costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare,  su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;   2)  i  numeri  di  ciascuna  registrazione  che  compongono  il registro  siano  progressivi  e  non   modificabili   e   garantiscono l’identificabilità dell'utente;  3) qualunque rettifica alle registrazioni venga memorizzata attraverso l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata  e  l'identificativo temporale con data ed ora;   4) i sistemi gestionali  adottati  dall'operatore  garantiscano nella formazione del documento il rispetto delle regole  tecniche  di cui al Codice dell'amministrazione digitale (art. 4).

Per quanto concerne il formulario di trasporto, esso dovrà essere  vidimato digitalmente con le modalità indicate all'art. 6, c. 2, del nuovo decreto, oppure secondo le  modalità  di  cui  all'art. 7, c. 2, se in formato digitale, rilevando come “l'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis,  comma  4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006” (modalità per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione dell'avvio  a  recupero o smaltimento  dei  rifiuti, di cui all'art. 188, c. 5, nonché' le responsabilità  da  attribuire all'intermediario). Analogamente al registro di carico e scarico è prevista una duplice modalità di tenuta: in versione cartacea, da parte dei produttori di  rifiuti  non  iscritti  al  RENTRI, stampato  su  moduli  A4,  riprodotto  in  due  copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, e sottoscritte altresì dal trasportatore, di cui una copia dovrà rimanere presso il  produttore  o

il detentore, un'altra da sottoscrivere e  datare in  arrivo  da parte del destinatario (che  rilascerà  una  riproduzione  al  trasportatore che, a propria volta, dovrà provvedere  a  trasmetterne  una copia  al  produttore  o   al detentore,  o  agli  operatori  coinvolti  nelle  diverse  fasi   del trasporto). E’, inoltre, previsto che la trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti potrà avvenire:  a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore; b)  mediante  posta  elettronica   certificata   da   parte   del trasportatore;  c) mediante i  servizi  specifici  resi  disponibili  dal  RENTRI secondo le procedure operative di cui all'art. 21, D.M. n. 59/2023 (art. 6).

Nel caso di formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale, lo stesso dovrà essere conforme, in quanto documento  informatico, alle specifiche tecniche di cui all'art. 8 del nuovo decreto (da pubblicare sul sito del RENTRI). Il formulario dovrà essere vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un  codice  univoco  (reso  disponibile   da   apposita   applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI a mezzo del servizio delle CCIAA) e dovrà essere aggiornato da parte degli operatori  tramite i sistemi gestionali da essi  adottati, “…in  modo  da  assicurare  la progressiva compilazione e  la  sottoscrizione  dello  stesso,  nelle diverse fasi del trasporto”, da sottoscrivere con strumenti di firma elettronici . Si consideri, comunque, come “al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto” il nuovo decreto preveda espressamente l’obbligo di accompagno del rifiuto con una stampa del formulario digitale  di identificazione del rifiuto, secondo il formato di  cui  al menzionato allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche  di cui all'art. 8 citato o, alternativamente, “…la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di  dispositivi  mobili  secondo  le  specifiche  tecniche   di   cui all'articolo 8”.

Nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina (15.12.2024) continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  all'art. 190, c. 2, art. 193, commi 3, 4 e 5, D.lgs. n. 152/2006.

Il Titolo III del decreto, rubricato Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti 89artt. 10 e segg.) si occupa della struttura organizzativa del registro elettronico nazionale, distinto nelle due sezioni Anagrafica (comprensiva dei dati anagrafici  degli operatori   e   delle   informazioni   relative    alle    specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per  l'esercizio  di  attività inerenti alla gestione dei  rifiuti) e Tracciabilità (comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, D.lgs. n. 152/2006, e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione previsti dall'art. 16 del nuovo decreto), con il supporto tecnico operativo  dell'Albo  nazionale  gestori ambientali (art. 11). Ai sensi dell’art. 12, c. 1, nuovo decreto, risultano obbligati all’iscrizione al RENTRI,  mediante  accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i  soggetti già previsti dall’art. 6, D.L.  n. 135/2018, quali: a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti; b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal c.3 dell'art. 9; c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualità  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti; e) i soggetti di cui  all'art. 189,  c. 3, D.lgs. n. 152/2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

Rilevano, al riguardo, le tempistiche previste all’art. 13 del decreto, e le  modalità di cui all’art. 21 dello stesso, previa pagamento dei diritti  di  segreteria previsti dall’art. 12, c. 5, decr. Cit.., e successivo pagamento del contributo annuale di cui all’art. 14 del nuovo decreto (da versarsi per ciascuna unità locale intesa, ai sensi dell’art. 3, c. 1, come “una sede operativa,  quale,  ad  esempio,  un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un  negozio,  oppure  una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un  ufficio,  un magazzino, un deposito, ubicata in  luogo  coincidente  con  la  sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più  attività  economiche  e  dove  sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”).

Si consideri come, secondo quanto previsto dall’art. 15, Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI,  a decorrere dalla data di iscrizione al Registro scatterà, a carico degli  operatori  obbligati alla  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico, un obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro  di  carico  e scarico, secondo le modalità di cui all'art. 21 del nuovo decreto, con trasmissione dati da effettuarsi con  cadenza  mensile,  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui e'  stata  effettuata  l'annotazione (salvo il fatto che nel mese non ci siano state nuove annotazioni) (obbligo da effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione, per i soggetti di cui all’art. 18).

Gli enti e le  imprese  che  producono,  trasportano  o  trattano rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  188-bis,  comma  5,  D.lgs. n. 152/2006, saranno tenute alla trasmissione al  RENTRI dei dati dei formulari di  identificazione  dei  rifiuti  pericolosi, emessi con le modalità di  cui  all'art. 7,  c.  8, D.M. n. 59/2023.

Rileva, altresì’, un obbligo di acquisire sistemi di geolocalizzazione per i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi (art. 16), quali diverranno un requisito di  idoneità  tecnica per  l'iscrizione  alla  categoria  5  dell'Albo  nazionale   gestori ambientali (e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento) a far data dal 15.12.2024 (art. 17).

Ad una serie di decreti attuativi è, infine, rimessa la definizione della disciplina definitoria de:

  1. le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché' il  monitoraggio  con  i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni  contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
  2. le istruzioni per l'accesso  e  l'iscrizione  da  parte  degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento  (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del  titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
  3. i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità  del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
  4. le modalità di compilazione dei modelli di cui agli  articoli 4 e 5;
  5. i requisiti per i servizi  di  consultazione  da  parte  delle amministrazioni interessate;
  6. i manuali e le guide sintetiche a supporto degli  operatori  e degli utenti; 
  7. le modalità di funzionamento degli strumenti di  supporto  di cui all'art. 20 (servizi di supporto alla trasmissione digitale).

Decreti tutti da pubblicare sul sito del RENTRI.

 

Avv. Marco FABRIZIO

Sistemi di gestione ambientale/della sicurezza sul lavoro e registro delle leggi applicabili

L’implementazione di un sistema di gestione ambientale o della sicurezza sui luoghi di lavoro, conforme, rispettivamente, alla norma internazionale ISO14001:2015 o ISO45001:2018, implica, tra l’altro, nell’ambito dello sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard ISO14001,  l’obbligo di “determinare e avere accesso agli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali”, determinando altresì “come questi obblighi di conformità si applicano all’organizzazione”, tenendone conto nell’implementazione del sistema di gestione medesimo e, in definitiva, mantenendo “…informazioni documentate dei propri obblighi di conformità” (punto 6.1.3., ISO14001:2015). Consultando la Guida all’uso della norma di cui all’Allegato A alla norma medesima apprendiamo, inoltre, come detti “obblighi di conformità” finiscano, invero, per identificarsi (non esaustivamente) con “ i requisiti legali che un’organizzazione deve soddisfare” i quali possono comprendere, “…se applicabili: a) requisiti da enti governativi o altre autorità pertinenti; b) leggi e regolamenti nazionali e locali; c) requisiti specificati in permessi, licenze o altre forme di autorizzazione; d) ordini, regole o linee guida da agenzie regolatorie; e) sentenze di corti o tribunali amministrativi” (punto A.6.1.3., primo cpv., Allegato A, norma ISO14001:2015).

La norma ISO45001 sullo sviluppo di un Sistema di gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro risulta, al riguardo, ancora più esplicita, prevedendo che l’organizzazione dovrà stabilire, implementare e mantenere uno o più processi volti a “a) determinare e avere accesso ai requisiti legali aggiornati e ad altri requisiti applicabili ai suoi rischi, ai rischi per la SSL e al sistema di gestione per la SSL; b) determinare come questi requisiti legali e altri requisiti si applicano all'organizzazione e cosa deve essere comunicato;c) tenere conto di questi requisiti legali e di altri requisiti al momento di stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il proprio sistema di gestione per la SSL.” Anche in tal caso l’organizzazione dovrà “…conservare informazioni documentate sui propri requisiti legali e altri requisiti e deve garantire che siano aggiornate per riflettere eventuali modifiche.” (punto 6.1.3., ISO45001:2018).

Anche la Guida all’uso di tale norma, Allegato A, esplode il concetto affermando che:

a) I requisiti legali possono includere: 1) normativa (nazionale, regionale o internazionale), inclusi statuti e regolamenti; 2) decreti e direttive; 3) ordini emessi dalle autorità di regolamentazione;4) permessi, licenze o altre forme di autorizzazione; 5) sentenze di tribunali o tribunali amministrativi; 6) trattati, convenzioni, protocolli; 7) contratti collettivi di lavoro.

  1. b) Altri requisiti possono includere: 1) i requisiti dell'organizzazione;2) condizioni contrattuali; 3) contratti di lavoro; 4) accordi con le parti interessate; 5) accordi con le autorità sanitarie; 6) standard non normativi, standard di consenso e linee guida; 7) principi volontari, codici di condotta, specifiche tecniche, carte; 8) impegni pubblici dell'ente o del suo ente capogruppo.” (A.6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti)

 

            Da quanto precede palesa come tanto nell’implementazione e sviluppo di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO14001:2015, che per quanto riguarda lo sviluppo e implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro conforme allo standard ISO45001:2018, l’organizzazione dovrà verificare, tra l’altro, la normativa del caso, ambientale o della sicurezza, ad essa applicabile e conservare tali “informazioni documentate”.

 

            Ora per implementare tale tipo di strumento appare essenziale disporre innanzitutto di una valida fonte informativa relativa alle leggi e altre fonti cogenti che potrebbero impattare sull’attività esercitata dall’azienda (rectius “organizzazione”) del caso. Al riguardo il mercato può offrire validi strumenti sia intermini di pubblicazioni periodiche, che attraverso news letter da parte di consulenti di settore, professionisti  etc.

            Lo step successivo diviene, quindi, la raccolta e catalogazione di tale normativa in un registro ad hoc, noto sul mercato come “Registro delle leggi applicabili”.

            Il Registro delle Leggi applicabili, talvolta identificato con l’acronimo “REGLEG” altri non è che una raccolta ragionata della normativa, ambientale o della sicurezza sul lavoro (o entrambe), applicabile all’organizzazione del caso.

            Un Registro efficace dovrebbe, naturalmente, venire aggiornato tempestivamente ad ogni variazione del quadro normativo di riferimento. La traduzione della norma in adempimenti dovrebbe portare, successivamente, all’elaborazione di apposite Check list ad uso audit interno.

Collegato al Registro dovrebbe, inoltre, essere uno Scadenzario identificativo delle eventuali date entro le quali le prescrizioni entreranno in vigore.

 

            Il REGLEG potrà, infine, arricchirsi di adempimenti vari, generati da altre fonti di adempimenti cogenti per l’organizzazione, quali, oltre a sentenze della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato particolarmente importanti, anche eventuali circolari ministeriali, interpelli o prassi applicative relative al processo ed esternalità negative del caso.

 

           

Avv. Marco Fabrizio

La tutela dell’Ambiente nella legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22-02-2022)

Dopo reiterati, quanto vani, tentativi di modificare il testo dell’art. 9 della Costituzione, dedicato alla tutela del paesaggio (oltre che del patrimonio storico e artistico), il legislatore approda, finalmente, all’importante risultato di introdurre espressamente la tutela dell’ambiente all’interno della Costituzione medesima, con ciò adeguandola – sotto tale profilo – alle Carte Costituzionali più recenti e permeate di sensibilità ambientale (es. art. 45 della Costituzione spagnola del 1978[1]).

Rileva, in tal senso, il nuovo testo dell’art. 9, Cost., in chiusura del quale è ora inserito un nuovo comma a tenore del quale la Repubblica “tutela l'ambiente, la  biodiversita'  e  gli  ecosistemi,  anche nell'interesse  delle  future  generazioni.  La  legge  dello   Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Non solo, quindi, fa espresso ingresso nel nostra “Carta fondamentale” la tutela dell’ambiente, oltre il profilo meramente estetico-paesistico che già emergeva dal comma 2 del medesimo art. 9 quanto alla tutela del paesaggio, ma il legislatore affianca al nuovo valore “contenente” ulteriori valori ad esso contigui  e “contenuto” dello stesso, quali la “biodiversità” e gli “ecosistemi”.

E’ nota, al riguardo, la provvidenziale evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in relazione alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione, concretizzatasi nell’affermazione del “diritto ad un ambiente a salubre” (Cass. SS.UU. N. 5172/1979)[2], ma altro è un’interpretazione giurisprudenziale integrativa e suppletiva di un vuoto normativo, altro è l’integrazione di quel vuoto attraverso lo strumento all’uopo previsto…

Di indubbio interesse è, inoltre, il richiamo all’interesse delle future generazioni, quale inedito ulteriore inserimento all’interno della Costituzione di un concetto ambientale fondamentale quale quello dello “sviluppo sostenibile” (altresì detto “equità intergenerazionale”) sancito per la proma volta dalla Conferenza ONU di Rio de Janeiro su Ambiente e sviluppo del 1992.

Ma v’è di più. Stupendo anche i più ottimisti paladini dell’ambiente la l. costituzionale n. 1/2002 contiene un ulteriore disposizione (art. 2) di modifica/integrazione del successivo art.41 dedicato alla libertà di iniziativa economica privata. Al riguardo risulta, infatti, precisato il limite negativo di tale libertà sì come dichiarato al comma 2 del medesimo articolo, tale che detta libertà “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno – ora  anche – alla salute, all’ambiente…” e, come era già prima della riforma, “…alla sicurezza, alla libertà, dignità umana”.

Quanto al limite positivo della menzionata libertà, sì come fissato al comma 3 del citato art. 41, è oggi precisato come la legge oltre che determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, dovrà indirizzare i medesimi programmi e controlli anche a fini “ambientali”.

La legge di riforma si conclude con un’art. 3 dove, riprendendosi la riserva di legge già definita al nuovo art.9, c. 3 della Costituzione per quanto concerne la disciplina dei modi e forme di tutela degli animali, si precisa come la legge medesima sarà applicabile anche alle Regioni a statuto speciale così come alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La nuova normativa entra in vigore il 9 marzo 2022.

Avv. Marco Fabrizio

 

[1] L’art. 45 della Costituzione spagnola del 1978 recita: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”.

[2] Secondo Cassazione a SS.UU. n. 5172/1979 “la protezione della salute non si limita all’incolumità fisica dell’uomo supposto immobile nella sua abitazione o solitario…., ma è diretta ad assicurare all’uomo la sua effettiva partecipazione mediante presenza e frequentazione fisica alle comunità familiare, abitativa, di lavoro e altre –(es. scolastica o sportiva)- , nelle quali si svolge la sua personalità” e pertanto la tutela “…si estende alla vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nella quali si articola e, in ragione della sua effettività, alla preservazione in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute…”, tale che la protezione della salute “…assume in tal modo un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, si configura come diritto all’ambiente salubre”.

Rifiuti da Navi ed impianti portuali di raccolta

Con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197, l’Italia si allinea alla disciplina europea.

Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.O. n. 41), il  D.lgs. n. 197/2021, “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” recante  la nuova disciplina finalizzata alla protezione dell'ambiente marino “…dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti  delle  navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato”,  nonche' emanata per “…garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta  dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti” (art. 1), intendendo per “impianti portuali di raccolta” “qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile  che  sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi” (lett. F, c. 1, art.2, D.lgs. in oggetto). In particolare il decreto sarà applicabile a: a) tutte le navi (ai sensi della lett. a, c. 1, art. 2, si intende per  «nave»:  un'imbarcazione  di  qualsiasi   tipo,   che   opera nell'ambiente marino,  inclusi  i  pescherecci,  le  imbarcazioni  da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i  sommergibili  e le imbarcazioni galleggianti),  indipendentemente  dalla  loro  bandiera,  che fanno scalo o che operano in un  porto  dello  Stato,  ad  esclusione de: a) le navi adibite a  servizi  portuali  ai  sensi  dell'articolo  1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 e  delle  disposizioni  di  cui all'art. 3, c. 1 del D.M. (Infrastrutture e trasporti)  27  aprile  2017, e con l'eccezione  delle navi militari e da guerra, delle navi  ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno  Stato,  se  impiegate  solo  per  servizi statali a fini non commerciali;  b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a). Una normativa ad hoc definirà la disciplina per le navi da guerra e militari.

La nuova disciplina regolamentare – che abroga la pregressa di cui al D.lgs. n. 182/2003 –

si snoda, in particolare, attraverso due titoli dedicati, rispettivamente, agli “Impianti portuali di raccolta” (tit. II, artt. 4 e 5) e al “Conferimento dei rifiuti delle navi” (tit. III, artt. 6-9).

Sotto il primo profilo rileva l’obbligo di dotare tutti i porti, in attuazione del Piano di raccolta e gestione rifiuti di cui al successivo art. 5 (e con oneri a carico del gestore del servizio) “… di impianti e di servizi portuali di  raccolta  dei  rifiuti  delle  navi  adeguati  a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente  scalo, in  relazione  alla  classificazione  dello  stesso  porto,   laddove adottata,  ovvero  al  traffico  registrato  nei  tre   anni   solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di  assicurare  il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e  per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione  delle  migliori tecnologie disponibili”. Il Piano, quale dovrà essere approvato e reso operativo, da parte delle Autorità competenti (Autorità del Sistema portuale, se istituite, oppure Autorità marittima ex art. 2, l. 84/1994), entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà essere conforme al contenuto minimo di cui all’Allegato I, D.lgs. n. 197/2021 medesimo (art. 5, c. 1) e dovrà recare gli  adempimenti  e  le  modalita'  operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta  “semplici e rapide” e tali da non determinare “ingiustificati ritardi alle navi”, a pena di indennizzo da prevedere all’interno del Piano medesimo (c. 10, art. 5 citato).

Nel contempo risulta ribadita l’applicabilità della disciplina ordinaria di cui alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, relativamente alla gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali (c. 4, art. cit.).

Una disciplina ad hoc potrà, inoltre, essere prevista nel caso di “piccoli porti non commercialicaratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto”, con possibilità di esenzione dalla disciplina di cui all’art. 5, cc. da 1 a 4 del decreto, a condizione, tuttavia, dell’esistenza di impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione rifiuti comunale e a condizione che le informazioni relative a siffatto sistema di gestione rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti medesimi.

Il titolo III disciplina, a propria volta, le modalità di “conferimento dei rifiuti”, dalla notifica anticipata ex art. 6 (da effettuare a cura dell’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di nave ex D.lgs. 196/2005, diretto verso un porto dell’Unione, “con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto” oppure “non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata è inferiore a 24 ore” – art. 6, c. 1) alle modalità di conferimento vere e proprie (art. 7), sempre in conformità anche alla disciplina MARPOL. Un sistema di tariffazione, a carico delle navi di approdo, dovrebbe garantire la copertura dei costi di conferimento (art. 8).

E’prevista, peraltro, la possibilità di esenzioni dagli obblighi di cui agli articoli 6 (notifica anticipata), 7 comma 1 (conferimento rifiuti), e  8 (tariffa), quali potranno essere previste, da parte dell'Autorita' Marittima, a favore di una nave che fa scalo qualora  vi  siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave  svolge  servizio  di  linea  con  scali  frequenti  e

regolari;  b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto  della  nave che: 1) e' comprovato da un contratto firmato con  un  porto  o  con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento  dei rifiuti;  2) e' stato notificato a tutti i porti  lungo  la  rotta  della nave  ed  e'  stato  accettato  dal  porto  in  cui  hanno  luogo  il conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto  dell'Unione  o un  altro  porto,  nel  quale,  come  stabilito  sulla   base   delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'art. 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati; c)  l'esenzione  non   incide   negativamente   sulla   sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino(art. 9, c. 1).

Concludono il decreto talune “misure esecutive” contenute nel titolo IV, artt. 10-16, dalle ispezioni del caso (da condurre a cura dell’autorità Marittima su almeno il 15% del numero totale di navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno) alle comunicazioni e scambio di informazioni, fino alla formazione del personale addetto agli impianti di raccolta rifiuti (art. 15) e alle sanzioni (amministrative pecuniarie) del caso (art. 16).

 

Avv. Marco Fabrizio

Attrezzature e impianti di sicurezza antincendio.

Dal Decreto 1settembre 2021 del Ministero dell'Interno nuove regole per la manutenzione degli impianti antincendio.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 25-9-2021 è stato pubblicato il Decreto interministeriale (Interno e Lavoro e politiche sociali) Criteri generali per il controllo e la manutenzione  degli  impianti, attrezzature ed altri sistemi  di  sicurezza  antincendio,  ai  sensi dell'articolo  46,  comma  3,  lettera  a),  punto  3,  del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale nuova e importante disciplina sui criteri generali per il controllo e  la  manutenzione  degli impianti, delle attrezzature  e  degli  altri  sistemi  di  sicurezza Antincendio, ai sensi dell’art. 46, c. 3, lett. a) punto 3, del D.lgs. N. 81/2008, intendendo per “manutenzione” qualsiasi “operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” (art. 1, c,. 1, lett. a), D.M. in oggetto).

L’art. 3 del decreto, rubricato Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature Antincendio, detta le regole per la conduzione e la registrazione  degli interventi di manutenzione e dei controlli sugli impianti,  le attrezzature e  gli  altri  sistemi  di  sicurezza  antincendio, rinviando alle “…disposizioni  legislative  e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in  accordo  alle norme tecniche applicabili  emanate  dagli  organismi  di  formazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I..” del decreto medesimo (fermo restando la precisazione che l'applicazione della  normazione  tecnica  volontaria,  come  le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, “…conferisce presunzione di  conformità', ma rimane volontaria e non obbligatoria, a  meno  che  non  sia  resa cogente da altre disposizioni” – art. 3, c. 2, cit.). Il richiamato Allegato I, Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, indica, al riguardo, dapprima il tradizionale obbligo di implementare un “registro dei controlli” dove annotare  “i  controlli  periodici  e  gli  interventi  di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di  sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate  da  disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali  o  internazionali, nonché' dal manuale d'uso e manutenzione”; detto registro dovrà  essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli  organi  di controllo (par. 1, Allegato citato).

Segue l’inserimento di un nuovo obbligo di “qualifica”  istituito in capo ai tecnici manutentori, con rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo  la  regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o  del sistema di sicurezza antincendio ed elencazione, in Tabella 1 dell’Allegato, di “…alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la  manutenzione  ed  il  controllo  di  impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili”.  Di rilievo, infine, è anche l’ultima previsione del menzionato Allegato che, nell’ottica della condivisione del debito di sicurezza gravante su tutti i lavoratori, prevede che “oltre all'attività' di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità' dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.”

L’art. 4 esplode, a propria volta, la disciplina sulla “Qualificazione dei tecnici manutentori”, dapprima con riaffermazione dell’obbligo di condurre gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio da parte di “tecnici manutentori qualificati” e, quindi, con rinvio all’allegato II per una dettagliata disciplina relativa alle modalità' di qualificazione del caso.

La nuova disciplina entra in vigore un anno dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dalla data di entrata in vigore, abroga la pregressa normativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

                                                                                                               Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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