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Dal Decreto 1settembre 2021 del Ministero dell'Interno nuove regole per la manutenzione degli impianti antincendio.
Nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 25-9-2021 è stato pubblicato il Decreto interministeriale (Interno e Lavoro e politiche sociali) Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale nuova e importante disciplina sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza Antincendio, ai sensi dell’art. 46, c. 3, lett. a) punto 3, del D.lgs. N. 81/2008, intendendo per “manutenzione” qualsiasi “operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” (art. 1, c,. 1, lett. a), D.M. in oggetto).
L’art. 3 del decreto, rubricato Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature Antincendio, detta le regole per la conduzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e dei controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, rinviando alle “…disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di formazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I..” del decreto medesimo (fermo restando la precisazione che l'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, “…conferisce presunzione di conformità', ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni” – art. 3, c. 2, cit.). Il richiamato Allegato I, Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, indica, al riguardo, dapprima il tradizionale obbligo di implementare un “registro dei controlli” dove annotare “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché' dal manuale d'uso e manutenzione”; detto registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo (par. 1, Allegato citato).
Segue l’inserimento di un nuovo obbligo di “qualifica” istituito in capo ai tecnici manutentori, con rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio ed elencazione, in Tabella 1 dell’Allegato, di “…alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili”. Di rilievo, infine, è anche l’ultima previsione del menzionato Allegato che, nell’ottica della condivisione del debito di sicurezza gravante su tutti i lavoratori, prevede che “oltre all'attività' di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità' dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.”
L’art. 4 esplode, a propria volta, la disciplina sulla “Qualificazione dei tecnici manutentori”, dapprima con riaffermazione dell’obbligo di condurre gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio da parte di “tecnici manutentori qualificati” e, quindi, con rinvio all’allegato II per una dettagliata disciplina relativa alle modalità' di qualificazione del caso.
La nuova disciplina entra in vigore un anno dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dalla data di entrata in vigore, abroga la pregressa normativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
Avv. Marco Fabrizio