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Rifiuti da Navi ed impianti portuali di raccolta

Con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197, l’Italia si allinea alla disciplina europea.

Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.O. n. 41), il  D.lgs. n. 197/2021, “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” recante  la nuova disciplina finalizzata alla protezione dell'ambiente marino “…dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti  delle  navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato”,  nonche' emanata per “…garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta  dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti” (art. 1), intendendo per “impianti portuali di raccolta” “qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile  che  sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi” (lett. F, c. 1, art.2, D.lgs. in oggetto). In particolare il decreto sarà applicabile a: a) tutte le navi (ai sensi della lett. a, c. 1, art. 2, si intende per  «nave»:  un'imbarcazione  di  qualsiasi   tipo,   che   opera nell'ambiente marino,  inclusi  i  pescherecci,  le  imbarcazioni  da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i  sommergibili  e le imbarcazioni galleggianti),  indipendentemente  dalla  loro  bandiera,  che fanno scalo o che operano in un  porto  dello  Stato,  ad  esclusione de: a) le navi adibite a  servizi  portuali  ai  sensi  dell'articolo  1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 e  delle  disposizioni  di  cui all'art. 3, c. 1 del D.M. (Infrastrutture e trasporti)  27  aprile  2017, e con l'eccezione  delle navi militari e da guerra, delle navi  ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno  Stato,  se  impiegate  solo  per  servizi statali a fini non commerciali;  b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a). Una normativa ad hoc definirà la disciplina per le navi da guerra e militari.

La nuova disciplina regolamentare – che abroga la pregressa di cui al D.lgs. n. 182/2003 –

si snoda, in particolare, attraverso due titoli dedicati, rispettivamente, agli “Impianti portuali di raccolta” (tit. II, artt. 4 e 5) e al “Conferimento dei rifiuti delle navi” (tit. III, artt. 6-9).

Sotto il primo profilo rileva l’obbligo di dotare tutti i porti, in attuazione del Piano di raccolta e gestione rifiuti di cui al successivo art. 5 (e con oneri a carico del gestore del servizio) “… di impianti e di servizi portuali di  raccolta  dei  rifiuti  delle  navi  adeguati  a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente  scalo, in  relazione  alla  classificazione  dello  stesso  porto,   laddove adottata,  ovvero  al  traffico  registrato  nei  tre   anni   solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di  assicurare  il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e  per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione  delle  migliori tecnologie disponibili”. Il Piano, quale dovrà essere approvato e reso operativo, da parte delle Autorità competenti (Autorità del Sistema portuale, se istituite, oppure Autorità marittima ex art. 2, l. 84/1994), entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà essere conforme al contenuto minimo di cui all’Allegato I, D.lgs. n. 197/2021 medesimo (art. 5, c. 1) e dovrà recare gli  adempimenti  e  le  modalita'  operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta  “semplici e rapide” e tali da non determinare “ingiustificati ritardi alle navi”, a pena di indennizzo da prevedere all’interno del Piano medesimo (c. 10, art. 5 citato).

Nel contempo risulta ribadita l’applicabilità della disciplina ordinaria di cui alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, relativamente alla gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali (c. 4, art. cit.).

Una disciplina ad hoc potrà, inoltre, essere prevista nel caso di “piccoli porti non commercialicaratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto”, con possibilità di esenzione dalla disciplina di cui all’art. 5, cc. da 1 a 4 del decreto, a condizione, tuttavia, dell’esistenza di impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione rifiuti comunale e a condizione che le informazioni relative a siffatto sistema di gestione rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti medesimi.

Il titolo III disciplina, a propria volta, le modalità di “conferimento dei rifiuti”, dalla notifica anticipata ex art. 6 (da effettuare a cura dell’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di nave ex D.lgs. 196/2005, diretto verso un porto dell’Unione, “con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto” oppure “non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata è inferiore a 24 ore” – art. 6, c. 1) alle modalità di conferimento vere e proprie (art. 7), sempre in conformità anche alla disciplina MARPOL. Un sistema di tariffazione, a carico delle navi di approdo, dovrebbe garantire la copertura dei costi di conferimento (art. 8).

E’prevista, peraltro, la possibilità di esenzioni dagli obblighi di cui agli articoli 6 (notifica anticipata), 7 comma 1 (conferimento rifiuti), e  8 (tariffa), quali potranno essere previste, da parte dell'Autorita' Marittima, a favore di una nave che fa scalo qualora  vi  siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave  svolge  servizio  di  linea  con  scali  frequenti  e

regolari;  b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto  della  nave che: 1) e' comprovato da un contratto firmato con  un  porto  o  con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento  dei rifiuti;  2) e' stato notificato a tutti i porti  lungo  la  rotta  della nave  ed  e'  stato  accettato  dal  porto  in  cui  hanno  luogo  il conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto  dell'Unione  o un  altro  porto,  nel  quale,  come  stabilito  sulla   base   delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'art. 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati; c)  l'esenzione  non   incide   negativamente   sulla   sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino(art. 9, c. 1).

Concludono il decreto talune “misure esecutive” contenute nel titolo IV, artt. 10-16, dalle ispezioni del caso (da condurre a cura dell’autorità Marittima su almeno il 15% del numero totale di navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno) alle comunicazioni e scambio di informazioni, fino alla formazione del personale addetto agli impianti di raccolta rifiuti (art. 15) e alle sanzioni (amministrative pecuniarie) del caso (art. 16).

 

Avv. Marco Fabrizio

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