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In attuazione dell'art. 8, D.L. n. 1332014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 1642014, il D.P.R. 13giugno2017, n.120. “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”
Il D.M. n. 2642016 , Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, si pone come un’importante documento interpretativo per comprendere, con sufficienti margini di certezza, quando ci si trovi innanzi ad un sottoprodotto ai sensi dell’art.184-bis, D.lgs.n.1522006 e succ.modd..
Con il Decreto 13 ottobre 2016, n. 264, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017) il legislatore ha fissato gli attesi criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti “…al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione…
Con il D.lgs. n. 2222016 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, S.O. n. 52), il Governo dà attuazione alla delega di cui all’art. 5, l. n. 1242015, quanto alla precisa individuazione dei procedimenti oggetto di procedimento, anche telematico, di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso ex artt. 19 e 20, l. n. 2411990, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli, al contrario, per i quali è sufficiente una mera comunicazione preventiva (Tabella A al D.lgs.), peraltro rinviando ad un futuro regolamento – da adottarsi entro 60 gg. dall’entrata in vigore del nuovo – la definizione di un glossario unico specifico per le attività edilizie , con individuaizone della categoria di intervento e il conseguente regime giuridico applicabile (art. 1, c. 2).
La legge n. 682015 introduttiva nel codice penale del nuovo Titolo VI°-Bis, rubricato 'Delitti contro l'ambiente' (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), contiene anche un altrettanto attesa parte dedicata all’estinzione, in via amministrativa, delle ipotesi di contravvenzioni di cui al D.lgs. n. 1522006 e succ. modd., alla stregua di quanto da anni previsto dal D.lgs. n. 7581994 nel contiguo settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. Campo applicativo. Venendo, dunque, a quella che appare, evidentemente, come la “carota” offerta dal legislatore ambientale, subito dopo il “bastone” dei nuovi ecoreati in seno al cod. penale, la disciplina appare contenuta al comma 9 dell’art. 1 della l. in questione, con la quale il legislatore ha introdotto in calce al testo del D.lgs. n. 1522006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”.
Con il D.M. 24 aprile 2014 il Ministero dell’Ambiente interviene nuovamente sulla disciplina del SISTRI, a cominciare niente meno che dai soggetti obbligati ad aderire al sistema di controllo elettronico della tracciabilità dei rifiuti.
Risultano, pertanto, oggi tenuti in tal senso a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' agricole ed agroindustriali con piu' di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del cod. civ. che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 1522006; b) gli enti e le imprese con piu' di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 1522006 e succ. modd.