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Emergenza COVID 19

Emergenza COVID 19

L’emergenza sanitaria in corso ha, come è noto, portato il legislatore all’emanazione di una significativa serie di provvedimenti restrittivi delle libertà personali e di impresa. Si segnalano, a seguire, alcuni aspetti di rilievo afferenti le problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela ambientale.

- Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubbl. in G.U. n.70 del 17-3-2020) si segnala in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’art. 43, rubricato “Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari”, a tenore del quale, per “…sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus” rileva l’obbligo per l’Inail di provvedere, entro il 30 aprile 2020, al trasferimento a favore di Invitalia dell’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, c. 5, del D.lgs. n. 812008 (progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese); nello stesso decreto rileva, inoltre, quanto previsto dall’art.61, Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero, già prevista dall’art.8, c. 1, del D.L. n. 92020 a favore del settore turistico-alberghiero, anche ai seguenti soggetti a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 4601997, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla l. n. 2661991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della l. n. 3832000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 del D.lgs. n.1172017.

La sospensione è prevista fino al 30 aprile 2020 e concerne a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 6001973, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I medesimi versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. E’, peraltro, previsto il mancato rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonche' assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria eventualmente gia' versati (art. 8, D.L. n. 92020 citato e u.c. art. 61, D.L. in oggetto). - Con il medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rileva inoltre, livello ambientale, quanto previsto all’art. 113 del D.l. n. 182020 circa il differimento al 30 giugno 2010 di talune scadenze ambientali tipiche del periodo marzo-aprile quali a) la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; b) la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’art. 15, c. 3, del D.lgs. n. 1882008, nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’art. 17, c. 2, lett. c), del D.lgs. medesimo; c) la presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione annuale relativa alle quantita' di RAEE trattate di cui all’art. 33, c. 2, del D.lgs. n. 492014; d) il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 24, c. 4, del D.lgs. n. 1202014. - Con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. “ (pubbl. in G.U. n.64 del 11-3-2020) sono state previste, all’art. 1, Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, le prime misure, valide sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 tra le quali anche, in ordine alle attivita' produttive (oltre che per le attivita' professionali), la raccomandazione di a) attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) l’incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) sospendere le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione individuale; e) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 8) limitatamente alle sole attivita' produttive, di limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni; 9) sempre limitatamente alle attivita' produttive, in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 la ricerca di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 10) per tutte le attivita' non sospese il massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile. - Con il D.P.C.M. 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 “ (in G.U. n. 59 del 8-3-2020) rileva quanto previsto dall’art. 2 , lett. r), a tenore della quale la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della l. n. 812017, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, con assolvimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 22, l. citata (informativa annuale, scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro), in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. - Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (in G.U. n.76 del 22-3-2020) rileva la decisione, senza precedenti a far data dalla storia repubblicana, di sospendere “…tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1” del decreto medesimo, recante un elenco di 80 attività (codici ATECO) consentite in deroga alla sospensione citata. Con i successivi distinguo il decreto dichiara, peraltro, la mancata sospensione delle attivita' professionali, peraltro da condurre nel rispetto dell’art. 1, punto 7, D.P.C.M. 11 marzo 2020 (ovvero a) attuazione del massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) incentivo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) sospensione delle attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) incentivo delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali). Per le pubbliche amministrazioni ex art. 1, c. 2, D.lgs. n. 1652001, il decreto conferma, peraltro, quanto previsto dall'art. 87 del D.L. n. 182020 ovvero la predilezione del “lavoro agile” quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa che, conseguentemente, dovranno a) limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81).

Per le attivita' commerciali il decreto fa salvo, infine, quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Fermo restando la modificabilità dei codici indicati nel menzionato allegato concernente le attività consentite, in deroga all’obbligo di sospensione generale, il Decreto in oggetto prevede, altresì, quali misure di contenimento e contrasto alla nota emergenza il divieto, per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; la possibilità, per le attivita' produttive che sarebbero sospese, di comunque proseguire, se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile; l’ok alla prosecuzione delle attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' consentite di cui al citato allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali a seguire citati, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il permesso all’esercizio delle attività che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; il permesso all’esercizio delle attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari; l’ok all’esercizio delle attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (salvo sospensioni disposte dal Prefetto qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste); l’esercizio delle attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive (comma 1, art.1, decreto in oggetto). - Da ultimo con l’Ordinanza 15 marzo 2020 del Ministero della salute, “Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.” (in G.U. n.74 del 21-3-2020) è previsto, per il periodo di sei mesi a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza ex Delibera C.M. del 31 gennaio 2020, che, ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera).

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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