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EDILIZIA, al via il riordino della tipologia dei provvedimenti amministrativi di assenso

Con il D.lgs. n. 2222016 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, S.O. n. 52), il Governo dà attuazione alla delega di cui all’art. 5, l. n. 1242015, quanto alla precisa individuazione dei procedimenti oggetto di procedimento, anche telematico, di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso ex artt. 19 e 20, l. n. 2411990, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli, al contrario, per i quali è sufficiente una mera comunicazione preventiva (Tabella A al D.lgs.), peraltro rinviando ad un futuro regolamento – da adottarsi entro 60 gg. dall’entrata in vigore del nuovo – la definizione di un glossario unico specifico per le attività edilizie , con individuaizone della categoria di intervento e il conseguente regime giuridico applicabile (art. 1, c. 2).

Rileva, inoltre, una procedura ad hoc per l’esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali ai sensi dell’art. 52, D.lgs. n. 422004, tale che il comune potrà adottare in tali casi, previa intesa con la regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, una deliberazione volta a delimitare (sentite le associazioni di categoria) zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, dove sarà vietato o subordinato ad autorizzazione ex art. 15, D.lgs. n. 592010, l'esercizio di una o piu' attivita' tra quelle individuate dal nuovo decreto medesimo in quanto “non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” (art. 1, c. 4).

L’art. 2 del decreto rammenta, inoltre, il regime di efficacia relativo all’attivazione dei menzionati provvedimenti, ovvero 1) per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produrrà effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico; 2) per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la Scia, sarà applicabile il regime di cui all'art. 19, l. n. 2411990 (avvio a seguito della Scia previa potere dell’autorità competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.); 3) nell’ipotesi di Scia unica, applicabilità della disciplina di cui all’art. 19-bis, c. 2, l. n. 2411990; 4) nei casi di Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, applicabilità di quanto previsto dall'articolo 19-bis, c. 3, stessa l. n. 2411990 (inizio attività condizionato al rilascio di atto espresso); 5) per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, necessità di un provvedimento espresso (salva l'applicazione del silenzio-assenso ex art. 20, l. n. 2411990 cit.), ove indicato. Il decreto introduce, altresì, ulteriori aspetti di semplificazione del regime degli atti amministrativi in materia di edilizia (art. 3) nonché in materia di pubblica sicurezza (art. 4). Il 30 giugno 2017 scade il termine entro il quale regioni e enti locali dovranno adeguarsi alla nuova disciplina.

Avv. Marco Fabrizio

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