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Corona Virus, il Governo avvia la 'fase due'

Corona Virus, il Governo avvia la 'fase due'

Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 del 27-4-2020)

il Governo regolamenta la cosìdetta “fase due” dell’emergenza sanitaria in corso da Covid-19, con una nuova disciplina sostitutiva di quella di cui al precedente D.P.C.M. 10 aprile 2020, con efficacia dal 4 al 17 maggio 2020, eccezion fattasi per talune disposizioni contenute all’art. 2, commi 7, 9 e 11, del decreto, per le quali è prevista un’entrata in vigore anticipata al 27 aprile u.s..

Rilevano, innanzitutto, le Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale , previste all’art. 1, nel segno della oramai nota limitazione delle libertà personali costituzionalmente sancite “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, tra cui il limite agli spostamenti, motivati solo da “… comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute” a cui va aggiungersi l’espressa necessità de “…gli spostamenti per incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie” (lett. a, art. 1, c. 1, D.P.C.M. in oggetto), sempre con il favor, sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati, della modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, quale potrà essere applicata anche dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e con una semplificazione dell’obbligo informativo annuale altrimenti in tal senso previsto dall’art. 22, l. n. 812017 ( il quale, al contrario, potrà ritenersi assolto “…in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro” – lett. gg e ii, disp. Citata).

Accanto a quanto detto rilevano, inoltre, talune raccomandazioni in ordine alle attivita' professionali, quali a) l’attuazione, nuovamente, del massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) l’incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonche' agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; d) l’incentivo delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (lett. ii, art. citato).

L’art. 2 regolamenta, a propria volta, le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali, tale che sull'intero territorio nazionale risultano sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'ampio allegato 3, con rinvio, per il lavoro presso le pubbliche amministrazioni, a quanto previsto dall’art. 87, D.L. n. 182020, e consentendo, peraltro, per le attivita' produttive sospese, la possibilità di proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.

Al riguardo il decreto fa, peraltro, salve le attivita' esercenti servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge n. 1461990, e consente sempre l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (nonche' di prodotti agricoli e alimentari), nel segno, peraltro, del rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e allegato al decreto medesimo (Allegato 6), nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, dell’ulteriore Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 7 al nuovo decreto), e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato 8 del decreto. Il rispetto dei menzionati protocolli risulta rimarcato dal c. 6, art. 2, citato, a pena di sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

E’ altresì previsto, a favore delle imprese che riprendono la loro attivita' a partire dal 4 maggio 2020, la possibilità di svolgere tutte le attivita' propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Alle Regioni spetteranno i compiti di monitoraggio in tal senso, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, con comunicazioni quotidiane al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 6302020 e succ. modd., circa l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

Misure restrittive potranno essere proposte in tal senso dal Presidente di Regione al Ministro della Salute nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario. L’art. 3 prevede, a propria volta, talune Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, quali a) l’obbligo per il personale sanitario di attenersi alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita', con obbligo per i responsabili delle singole strutture di provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita'; c) l’obbligo di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'Allegato 4 del decreto, presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito dei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.lgs. n. 652017, delle scuole di ogni ordine e grado, delle universita', degli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, d) l’obbligo per i sindaci e le associazioni di categoria di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui al menzionato Allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali; e) l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, di mettere a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) l’obbligo di adottare, per le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza, di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) la raccomandazione, infine, del decalogo informativo circa le misure di prevenzione igienico sanitaria indicate nel citato Allegato 4.

Il comma 2 dell’articolo riafferma, inoltre, l’oramai noto obbligo, valido sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza e ad eccezione solo dei bambini al di sotto dei sei anni, nonche' per i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Al riguardo potranno essere utilizzate, espressamente, “… mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” (c.3, art. 3).

Seguono disposizioni particolari in materia di ingresso in Italia (art. 4); Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5); navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6); trasporto pubblico di linea (art. 7); disabilita' (art. 8). Il monitoraggio dell’efficacia delle nuove misure spetterà al Prefetto territorialmente competente, il quale potrà avvalersi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, e dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata (art. 9).

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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