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CoronaVirus. Le disposizioni su ambiente e sicurezza nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020

CoronaVirus. Le disposizioni su ambiente e sicurezza nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020

La legge n. 272020, di conversione del D.L. n. 182020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) prevede, tra il coacervo delle disposizioni emergenziali di contrasto al CoronaVirus, importanti novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro piuttosto che della tutela ambientale.

Tra le prime rileva, in particolare - Quanto previsto dall’art. 5-bis, Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, introdotto in sede di conversione in legge, il quale prevede, al comma 2, come fino al termine dello stato di emergenza già dichiarato con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente, con efficacia in tal senso da valutare preventivamente a cura del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, parallelamente affermando, al successivo comma 3, che, sempre fino al termine del menzionato stato di emergenza, “…in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari…” potendo, per l’incombente, utilizzare “…anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanita'” (c. 3 cit.); - la conferma, all’art. 15, Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, sempre fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, della disciplina per produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previa invio, da parte dei produttori e gli importatori, all'Istituto superiore di sanita' di una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', vengono attestate le caratteristiche tecniche delle mascherine, con dichiarazione del rispetto di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, con pedissequo invio - entro e non oltre tre giorni dall'invio della citata autocertificazione - all'Istituto superiore di sanita' di ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa, nonché con invio all'INAIL di autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi (e dichiarazione di rispetto di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa), e successivo invio all’Istituto, entro e non oltre i successivi tre giorni, di ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa; - la riaffermazione, all’art. 16, Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettivita', come, sempre fino alla cessazione dell’emergenza in questione, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art. 74, c. 1, D.lgs. n. 812008, “… le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' – aggiunta in sede di conversione – disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto”, con pedissequa autorizzazione (comma 2), fino al termine dello stato di emergenza di cui alla menzionata Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a favore di tutti gli “individui presenti sull'intero territorio nazionale” di utilizzare “mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”; - la conferma della Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (peraltro inserita in nuova disposizione quale l’art. 61) a favore di una serie di soggetti appositamente elencati al comma due, art. 61, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, quali, in particolare a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. n. 6001973, operata dai medesimi in qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

La platea dei soggetti interessati è estremamente vasta e abbraccia tutto il settore turistico in senso lato ( imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), quello sportivo (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), il settore dello svago e della cultura (gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali, fino ai soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica), il mondo dell’attività fieristica (soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso), quello della ristorazione (comprese gelaterie, pasticcerie, bar e pub), dell’educazione e formazione (gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti), l’assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, le aziende termali e i centri benessere, i gestori di parchi di divertimento o parchi tematici, il mondo del trasporto (gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift, come anche i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare), gli esercenti librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, le ONLUS, etc. ; - la Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato (art. 62-bis ), tale che, al fine di garantire la continuita' del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attivita' previste dal D.M. (Infrastrutture e trasporti) n. 2032015dal D.M. (Infrastrutture e trasporti) 17 aprile 2012, e dal D.M. (stesso dicastero) n. 1442016, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorita' di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

A livello di tutela ambientale si segnala, invece, quanto previsto dagli artt. 113 e 113-bis del provvedimento in esame, nel primo caso con reiterazione di quanto già previsto, prima, dall’art. 113 del D.L. n. 182020, Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, con dilazione al 30 giugno 2020 dei termini relativi a a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'art. 6, c. 2, l. n. 701994; b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'art. 15, c. 3, D.lgs. n. 1882008, nonche' trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'art. 17, c. 2, lett. c), D.lgs. citatp; c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione annuale sui RAEE trattati ex art. 33, c. 2, D.lgs. n. 492014; d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 24, c. 4, D.M. n. 1202014. Il successivo, inedito, art. 113 bis, si occupa, a propria volta, di ulteriori Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale, in particolare con l’introduzione di una disciplina emergenziale in materia di deposito temporaneo di rifiuti, tale che detto deposito ex art. 183, c. 1, lett. bb), numero 2), D.lgs. n. 1522006, e' ora consentito “…fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi”.

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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