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Gestione rifiuti e nuove sanzioni amministrative pecuniarie.

Il nuovo art. 258, del D.lgs. n. 152/2006, riformato dal D.lgs. n. 116/2020, contiene non poche innovazioni in tema di sanzioni.

Rilevano, innanzitutto, alcune significative modifiche relativamente alle cosìdette “infrazioni documentali”, ovvero errori/omissioni relativi/e alla compilazione e trasmissione del MUD, registro di c/s e FIR, tale che:

  • Ai sensi del comma 1 i soggetti di cui all'art. 189, c. 3, che non effettuano la  COMUNICAZIONE (MUD) ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 10.000; mentre qualora  la comunicazione  venga effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza del  termine  stabilito  ai  sensi della l. n. 70/1994,  sarà applicabile la quasi irrisoria  sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro;
  • Relativamente, invece, al REGISTRO DI CARICO E SCARICO di cui all'art. 190, 1,  il c. 2, art.258, prevede, in caso di  omessa tenuta dello stesso ovvero di tenuta in modo incompleto,  la sanzione amministrativa  pecuniaria da € 2.000 a € 10.000, elevata da 10.000  a 30.000 euro nel caso di registro relativo a rifiuti pericolosi (contro la ben più cara previsione pregressa – oggi abrogata – di sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 93.000). Rileva, altresì, nei casi piu‘ gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto  responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore;                                                                 
  • Uno sconto è, peraltro , previsto nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative  (U.La.) inferiore  a 15 dipendenti, tale che le suddette sanzioni sono quantificate nelle misure min. e max. da € 1.040 ad € 6.200 per i rifiuti non   pericolosi e da € 2.070 ad € 12.400 per i rifiuti pericolosi (il n. di U.La. e‘ calcolato con rif. al n. di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli  stagionali  rappresentano frazioni di U.La. annue; ai predetti fini  l'anno da considerare e’ quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione) (c. 3, art. 258 cit.);
  • Per quanto riguarda il FORMULARIO di cui all’art.193, il c. 4, art. 258, prevede, dopo l’incipit sulla prevalenza di eventuali fattispecie penali (“Salvo che il fatto costituisca reato”), che chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art.193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel FIR dati incompleti o inesatti, andrà incontro alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro. La pena è, invece, quella di cui all’ 483 c.p. (reclusione fino a 2 anni) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, parimenti applicabile anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni su natura, composizione o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

A conferma dello spirito pratico che sembrerebbe aver animato la recente riforma della disciplina sui rifiuti, il comma 5 dell’art. 258, prevede che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, del nuovo art. 258, D.lgs. n. 152/2006)  ove le informazioni,  pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili  in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei FIR di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, sarà applicabile la più contenuta sanzione amministrativa pecuniaria da 2.060 a 1.550 euro, parimenti applicabile nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di  legge, nonche‘ nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, c. 1, o del FIR di cui all'art. 193 (sanzione ridotta applicabile anche nel caso di omessa o incompleta tenuta dei  registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i FIR di  trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi).

Tanto premesso le novità di maggior rilievo sono, comunque, quelle contenute ai commi 9 e 13 del nuovo art. 258:

  • Innanzitutto ai sensi del nuovo comma 9 è previsto che, “ chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni  della  stessa disposizione”, soggiace alla sanzione amministrativa prevista  per  la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a “chi con piu‘ azioni od omissioni,  esecutive di un medesimo disegno, commette anche in  tempi  diversi  piu‘ violazioni della stessa o di diverse disposiz. di cui al presente articolo”. La previsione ricalca quella tradizionalmente prevista dall’ 8 della legge n. 689/81, invero fino ad oggi limitata alle violazioni  in materia di disciplina sull’assistenza e previdenza obbligatoria. Trattasi, peraltro, di una fattispecie che è agevole prevedere troverà larga applicazione nella normativa sui rifiuti, solo constatando come, sovente, le violazioni relative alla compilazione di registro di carico e scarico o formulari risultino frutto di meri deficit di conoscenza della normativa tecnica, con reiterazione della stessa omissione (es. informazione sullo stato fisico dei rifiuti) per un numero anche elevato di operazioni (es. di carico e scarico sull’omonimo registro), ma pur sempre commesse in buona fede.
  • Il comma 13, a propria volta, va anche oltre la menzionata previsione di cui al c. 9, prevedendo una clausola di applicabilità (generale) delle sanzioni di cui all’art. 258, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati  incompleti o inesatti, effettivamente applicabili  “… solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della  tracciabilita',  con  esclusione  degli  errori  materiali   e violazioni formali”.  La portata applicativa delle previsione sembrerebbe riferita a tutte le informazioni da riportare sulla modulistica (registro C/S e FIR) non rilevanti ai fini tracciabilità (es. informazioni relative alla data di scadenza delle autorizzazioni/iscrizioni dei  terzi smaltitori/trasportatori a cui sono conferiti i rifiuti) ma non certo alle indicazioni tipiche in materia di rifiuti (quantità, stato, CER etc.), per definizione rilevanti ai fini tracciabilità.  
  • La disposizione si chiude, infine, prevedendo il cumulo, della sanzione prevista per l’infrazione del caso, aumentata fino al triplo, nel caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale.

A questo punto il cerchio sembrerebbe chiuso, nel senso che con la riforma del settembre 2020 l’apparato sanzionatorio, amministrativo pecuniario, in materia di rifiuti appare aver virato nel segno della praticità, non apparendo più improntato ad una logica sanzionatoria meramente formale (a prescindere dalla insussistenza di effettivi danni ambientali), bensì nel segno della più volte auspicata visione reale della gestione ambientale da parte delle imprese. Ci si attende ora un’altrettanto pacata applicazione da parte degli organi di controllo.

                                                                                                                                                                                                                                   Avv. Marco Fabrizio

 

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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