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La nuova “responsabilità del produttore” di rifiuti nella riforma del D.lgs. n. 116/2020.

Tra le modifiche alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 introdotte dal D.lgs. n. 116/2020, rileva, tra le altre, anche il nuovo regime di responsabilità – condivisa – del produttore nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 188, D.lgs. medesimo.

Sostanzialmente il legislatore riprende ed aggiorna la pregressa disciplina in tal senso previsto dalla versione del D.lgs. n. 152/2006 anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 205/2010.

L’attuale testo del menzionato art. 188, rubricato Responsabilita' della gestione dei rifiuti, ribadisce, in prima battuta, l’obbligo per il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti di provvedere “…al loro trattamento direttamente  ovvero  mediante  l'affidamento  ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente  o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,  o  ad un soggetto  addetto  alla  raccolta  o  al  trasporto  dei  rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV…” del decreto medesimo, subito dopo ribadendosi  l’obbligo – affermato già all’art. 212, c. 5, D.lgs. citato – di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per “gli enti  o  le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al trasporto  dei   rifiuti   a   titolo   professionale…” con correlato obbligo, per questi ultimi, di conferimento de “…i rifiuti raccolti  e  trasportati  agli  impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta” (comma 2, art. 188).

Senza entrare nella previsione di cui al comma 3, stesso articolo, relativa alla ripartizione dei costi della gestione dei rifiuti (naturalmente a carico del produttore iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione) rileva, in particolare la previsione di cui al successivo comma 4 che riprende quanto in precedenza previsto dalla disciplina ante 2010. Al riguardo, dopo aver ribadito che “la consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma  1,  non costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento”, appare riaffermato che “… la responsabilita'  del  produttore  o del detentore per il recupero o smaltimento dei  rifiuti  e'  esclusa nei seguenti casi:  a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;   b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento a  condizione  che  il  detentore  abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di  conferimento dei rifiuti al trasportatore  ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore  o  detentore  abbia  provveduto  a  dare comunicazione alle autorita' competenti della mancata  ricezione  del formulario” (nel caso di spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti,  con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n.  1013/2006, il termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione  e'  effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma) (già art. 188, c. 3, lett. b), nella versione ante modifiche del D.lgs. n. 205/2010).

Non pochi problemi si prevede che saranno generati dalla disciplina sull’ “attestato di avvenuto smaltimento”, rilevante nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati  alle operazioni   di   raggruppamento,  ricondizionamento  e  deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (rispettivamente: operazioni di Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni  di  cui ai punti da D1 a D12 – punto D13; Ricondizionamento preliminare prima di una  delle  operazioni  di cui ai punti da D1 a D13 –punto D14; Deposito preliminare prima di uno  delle  operazioni  di  cui  ai punti da D1 a  D14,  escluso  il  deposito  temporaneo,  prima  della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti – punto D15.),  ex art. 188, c. 5, D.lgs. n. 152/2006 mod. dal D.lgs. n. 116/2020, allorché “… la  responsabilita'  dei  produttori  dei rifiuti per il corretto  smaltimento  e'  esclusa  a  condizione  che questi  ultimi,  oltre  al  formulario  di  identificazione   abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento…”, resa secondo la legge sull’autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000) a cura del titolare dell'impianto di smaltimento e“…da cui risultino,  almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantita' dei rifiuti  trattati e  la  tipologia  di  operazione  di   smaltimento   effettuata”. Al riguardo non è, infatti, chiarito innanzitutto quale sia il soggetto che dovrà trasmettere al produttore iniziale di rifiuti tale Attestazione (se l'azienda di smaltimento finale o quella di raggruppamento o altre attività intermedie). In secondo luogo è evidente che, qualora si dovesse optare per la soluzione secondo la quale l'Attestato dovrà essere generato dallo smaltitore (o esercente delle altre attività finali), allora è evidente come i dati quantitativi e qualitativi sui rifiuti ivi inseriti saranno verosimilmente diversi da quelli indicati nel FIR dal produttore al momento del conferimento a trasportatore, tale che legittimi dubbi potrebbero sorgere sull'utilità di tale Attestazione... Il legislatore ha, peraltro, previsto un'efficacia solo transitoria di tale previsione, in attesa dell’emanazione della nuova disciplina attuativa del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei  rifiuti ex art. 188-bis,  comma  1, D.lgs.n. 152/2006, dove, tra l’altro, dovranno essere definite le nuove modalita' per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti. 

Ora, tornando alle cause di esclusione della responsabilità codificate al comma 4 dell’art. 188, nella nuova versione, a parte l’ipotesi di esclusione della responsabilità di cui alla lett. a), quanto al conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta, la seconda causa di esclusione ex lett. b) continua a basarsi su una doppia condizione di: conferimento dei rifiuti a recuperatori o smaltitori di rifiuti appositamente autorizzati – prima condizione – e che la quarta copia del formulario rientri nei tradizionali termini di legge (tre mesi dal conferimento al trasportatore) ovvero, in alternativa, alla scadenza di detto termine senza l’effettivo rientro della menzionata quarta copia, il produttore proceda a segnalazione di ciò a favore delle autorità competenti (leggasi provincia territorialmente competente) – seconda condizione scriminante della responsabilità condivisa del produttore dei rifiuti. Come è noto la condivisione di tale responsabilità si rifà  ai principi generali di cui all’art. 178, D.lgs. n. 152/2006, di derivazione comunitaria e dove, tra gli altri, rileva anche il principio di “responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti” (tra l’altro alla base della responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 188-bis e 188-ter, D.lgs. medesimo). Se la seconda delle condizioni sopra evidenziate è chiaramente affermata dal legislatore (nel senso che il mancato tempestivo rientro della quarta copia del FIR, con correlata mancata tempestiva segnalazione all’autorità competente, espone per legge il produttore di rifiuti ad un concorso nelle eventuali ipotesi di reato che dovessero andare a concretizzarsi nella fattispecie del caso…), vale, peraltro, la pena dedicare poche ulteriori battute alla prima delle due condizioni, ovvero all’obbligo di conferimento a recuperatori o smaltitori autorizzati.

Come è noto tale obbligo, tradizionalmente affermato già nella pregressa disciplina di cui all'abrogato D.lgs. n. 22/1997, ha portato negli anni all’elaborazione di una prassi consolidata quale l’acquisizione, da parte del produttore di rifiuti, delle autorizzazioni dei terzi a favore dei quali avviene il conferimento. Invero qualsiasi azienda diligente avrà oggi elaborato una apposita procedura gestionale per il conferimento dei rifiuti, basata sul presupposto della previa acquisizione non solo di copia dell’iscrizione all’Albo da parte del trasportatore rifiuti all’uopo contattato (da qualche anno visionabile sul sito internet dell’Albo), con opportuna verifica delle targhe dei mezzi di trasporto dei codici CER trasportabili, ma anche – e soprattutto – con la previa acquisizione anche delle autorizzazioni/iscrizioni dei terzi smaltitori o recuperatori  presso i quali avverrà il conferimento dei rifiuti trasportati. Solo in tal modo il produttore di rifiuti sarà, invero, in grado di poter dimostrare, all’occorrenza, la diligenza osservata nel conferimento dei rifiuti del caso, con ciò conformandosi a quella condotta virtuosa (oltre che prevista dalla legge), requisito indispensabile al fine di interrompere il sopra menzionato vincolo di solidarietà. La giurisprudenza è pacifica nel considerare l’assolvimento, o meno, di tale obbligo quale aspetto dirimente per l’eventuale responsabilità penale del produttore iniziale di rifiuti (tra le altre: Cassazione penale, III, n. 24431/2008; Cass.Pen., III, 37559/2008; Cass. Pen.  n. 13363/2012).                                                                                                                               Avv. Marco Fabrizio

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