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Segnalazioni di Danno ambientale e discrezionalità del Ministero dell'Ambiente

Ai sensi dell’art. 309, c. 1, del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., le pubbliche amministrazioni – regioni, province autonome ed enti locali – nonche' le persone fisiche o giuridiche “…che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta…” del D.lgs. n. 152/2006 possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo -, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del decreto medesimo. Si segnala che dal novembre 2021 è disponibile una modulistica apposita, scaricabile dal sito del Ministero dell'Ambiente, concernente il contenuto minimo necessario per le richieste ai sensi dell'art. 309 citato.

 

Ora l’adozione delle “misure di prevenzione” , intese in via generale quali “…le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno” (art. 302, c. 8, D.lgs. cit.) non risulta affatto un’attività vincolata dell’Autorità competente, al contrario rilevando quale tipica attività discrezionale della pubblica amministrazione, caratterizzata dalla ponderazione di diversi fatti, prima ancora che interessi….

Innanzitutto è lo stesso art. 309, al comma 3, che impone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale, informandone senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo. Si ritiene, peraltro, che detta “valutazione” debba estrinsecarsi, in primo luogo, in una ponderazione circa l’attendibilità della domanda ricevuta, nel senso non solo della veridicità della stessa ma, soprattutto, nella fondatezza in termini di lesione reale o potenziale delle risorse ambientale secondo le definizioni di “danno ambientale” e di “minaccia di danno ambientale” leggibili, rispettivamente, agli artt. 300 e 302, c. 7, D.lgs. n. 152/2006.

Una volta acclarata la fondatezza della domanda, che potremmo definire “esame preliminare” della domanda ex art. 309, D.lgs. cit., ricevuta dal Ministero (la menzionata veridicità oltre che sufficiente completezza della notizia ricevuta), quest’ultimo potrebbe richiedere ulteriori informazioni alle amministrazioni locali interessate, piuttosto che agli organi di controllo ambientale di riferimento, o, al contrario,potrebbe attivare subito un vero e proprio procedimento di adozione di misure cautelari ai sensi del menzionato art.309, comunicandone l’avvio al richiedente ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990 e successive modifiche.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha proposto una lettura circostanziata della norma affermando come “…la denuncia del danno ambientale con la quale si richiede l’intervento statale a tutela dell’ambiente ai sensi dell’art. 309 D.lgs. 152/06 determina…a carico del Ministero dell’Ambiente un obbligo di valutare le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale che non deve confondersi con l’assunzione doverosa e vincolata di azioni di precauzione, prevenzione o ripristino, imponendo semplicemente la verifica della effettiva ricorrenza dei presupposti per l’azione statale, salva ogni discrezionalità sulle misure più opportune da intraprendere a termini di legge…” (TAR Campania sent. N. 3373/2013 non appellata, confermativa di TAR Campania sent. N. 676 del 2012).

In conclusione si ritiene che dalla richiesta di intervento statale ex art. 309, D.lgs. n. 152/2006, non discenda, a favore del richiedente, alcun interesse pretensivo al conseguimento di specifiche utilità, dovendo valutarsi, al contrario, una discrezionalità dell’amministrazione ricevente, con vaglio di fondatezza circa l’attendibilità della domanda e, solo in seguito, eventuale avvio di un procedimento che potrebbe portare, o meno, all’adozione delle invocate misure di prevenzione.

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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