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SISTRI solo per rifiuti speciali pericolosi e sanzioni congelate per i primi 10 mesi

Con la conversione in legge del D.L. n. 1012013, avvenuta con l. n. 1252013, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, la disciplina sul SISTRI sembrerebbe aver raggiunto finalmente un assetto di equilibrio (il condizionale è d’obbligo)..

Il testo del menzionato art. 11 affronta il problema alla radice, ovvero relativamente alla platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema informatico in questione, tale che sono, oggi, tenuti in tal senso “…gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi” (nuovo art. 188-ter, c. 1, D.lgs. cit.).

Vengono, in tal senso risolti taluni problemi interprativi correlati alla disciplina previgente, ribadendosi con chiarezza come l’ambito di applicazione della normativa in questione coinvolga a livello di “produttori iniziali” i soggetti che producono rifiuti “speciali” pericolosi (e, dunque, non anche urbaniassimilabili pericolosi) e, sotto altro profilo, tutto il settore professionale (enti o imprese) della raccolta o trasporto di rifiuti “speciali” pericolosi nonché del trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti tanto “urbani” quanto “speciali” ma sempre pericolosi. Da ultimo risultano tenuti a aderire al SISTRI anche i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi, nella nuova accezione della definizione introdotta dal medesimo art. 11, c. 12, D.L. n. 1012013, tale che ai sensi del nuovo testo dell’art. 183, c. 1, lett. F, D.lgs. N. 1522006, sono tali tutti coloro che effettuano “…operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di … rifiuti” (nuovo produttore).

Sempre in relazione al’ambito di applicazione soggettivo della disciplina in questione, prosegue l’art. 11, c.1, citato, sono altresi' tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, rinviando ad un futuro decreto ministeriale la messa a punto della disciplina tecnica in questione relativamente al trasporto intermodale.

Per non scontentare nessuno, infine, il legislatore consente (“…possono”) di aderire al SISTRI, su base volontaria i produttori, anche ai gestori e agli intermediari e ai commercianti dei rifiuti diversi da quelli speciali pericolosi sopra menzionati (art. 11, c. 1, cit.). Tanto premesso il c.d. “Decreto sula pubblica amministrazione” (D.L n. 1012013), nel testo convertito, ridisegna il calendario di entrata a regime della disciplina in questione identificando talune date chiave a decorrere dalle quali il SISTRI “dovrebbe” entrare definitivamente a regime, ovvero 1) il primo ottobre 2012 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori; 2) il 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006; 3) il 30 giugno 2014, infine, quale termine iniziale di operativita' del SISTRI per gli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio, secondo le modalità operative che saranno all’uopo definite da un emanando decreto interministeriale (Ambiente, Sviluppo economico e Infrastrutture) (art. 11, c. 2, D.L. citato).

Da ultimo il decreto prevede un periodo transitorio, pari ai dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 durante il quale continueranno ad applicarsi i tradizionali adempimenti ed obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (registri di carico e scarico, formulari e modello unico di dichiarazione ambientale), nonche' le relative sanzioni, rinviando ad un ulteriore decreto ministeriale la rivisitazione dei medesimi aspetti (adempimenti cartacei tradizionali e sanzioni), sì da assicurare il coordinamento con l’art. 188-ter del D.lgs. n. 1522006.

Durante tale periodo risultano, altresì, congelate le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del D.lgs. n. 1522006 e succ. modd., non applicabili durante tale prima fase (art. 11, c. 3-bis, D.L. n. 1012013 conv. In l. n. 1252013). Sulla nuova disciplina è altresì intervenuta la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 12013 diramata, informalmente, attraverso il sito web istituzionale, www.minambiente.it autodichiaratasi come sostitutiva della precedente “nota esplicativa” parimenti pubblicata il 30 settembre 2013 sul menzionato sito istituzionale.

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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