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SISTRI il legislatore ci ripensa

Con la conversione in legge 14 settembre 2011, n. 148, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (noto come 'Decreto Sviluppo' e pubblicato in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011) il legislatore 'risuscita' il SISTRI già abrogato dal decreto oggetto di conversione.

Invertendo, infatti, nuovamente la rotta in maniera radicale rispetto all’abrogazione di tutto il sistema di tracciabilità dei rifiuti sì come contenuta nella versione originaria del D.L. n. 1382011, in sede di conversione del menzionato D.L. assistiamo alla riscrittura integrale del comma 2 dell’art. 6 del provvedimento in oggetto, invero impostato su una nuova gradualità dell’entrata a regime del SISTRI. Risulta, dunque, oggi previsto come “…al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI” il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, dovrà assicurare, con efficacia immediata e fino al termine del 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware (chiavetta USB e quant’altro) che tante critiche hanno sollevato, “… anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste”.

Per l’incombente è, altresì, previsto come il Ministero dovrà organizzare con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative appositi test di funzionamento. Ne conseguiva come, fermo restando l’agevolazione già prevista a favore dei produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti quanto alla dilazione almeno fino al 1 giugno 2012 dell’entrata a regime della nuova disciplina (art. 6, c. 2, D.L. n. 702011 conv. in l. n. 1062011), per tutte le altre categorie di soggetti tenuti ad aderire al SISTRI da ultimo ex art. 1, D.M. 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI veniva nuovamente fissato al 9 febbraio 2012. Da ultimo, con il cosìdetto 'Decreto MilleProroghe' (D.L. n. 2162011 conv. in l. n. 142012, art. 13, commi 3 e 3-bis), il legislatore ha modificato, tuttavia, sia l'art. 6, c. 2, del menzionato D.L. n. 1382011 (tutte le categorie di soggetti tenuti ad aderire al SISTRI), sia l'art. 6, c. 2, del D.L. n. 702011 (produttori di rifiuti con meno di dieci dipendenti) (con le rispettive leggi di conversione), identificando un unico termine, il 30 giugno 2012, a far data dal quale il SISTRI entrerà definitivamente a regime per tutte le categorie di soggetti in tal senso obbligati. Non resta che aspettare e 'sperare'...

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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