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SISTRI

Con il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” (G.U. n. 95 del 26 aprile 2011, S.O. n. 107) il Ministero dell'Ambiente reca un ampio riordino della disciplina tecnica sul sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come è noto dipanata in cinque decreti ministeriali, dal D.M. 17 dicembre 2009 all’ultimo del D.M. 22 dicembre 2010 (recante l’ultima proroga, in ordine cronologico, quanto all’effettiva entrata in vigore della normativa in questione), non a caso tutti oggi abrogati “…nell’ottica della certezza del diritto e – utopisticamente – dell’uniformità della relativa interpretazione” (XVI° considerando).

Il pregio del D.M. n. 522011 è, dunque, quello di riaccordare in un unico testo normativo una disciplina complessa ed oltremodo tecnica, che rischiava di divenire “sfilacciata” ancor prima della propria entrata a regime, recependo, tra l’altro, talune soluzioni a problemi operativi medio tempore sollevati. Rileva, innanzitutto, la riaffermata data di efficacia (dies a quo) a decorrere dalla quale il SISTRI è divenuto operativo, quale il primo ottobre 2010 come già affermato dal D.M. 28 settembre 2010 (anch’esso abrogato dall’art. 28, c. 3 dell’odierno decreto), eccezion fattasi, peraltro e come già noto, per l’entrata a regime del sistema sanzionatorio introdotto dal D.lgs. n. 2052010 che scatterà dal giorno successivo allo spirare del termine di efficacia del così detto “doppio regime” (gestione tradizionale documentale e informatizzata dei rifiuti) già previsto dall’art. 12, cc. 1 e 2 e successive modifiche del D.M. 17 dicembre 2009 e fatto salvo dall’art. 28, c. 3 dell’odierno decreto (31 maggio 2011).

Ciò premesso, e premessa anche la riaffermazione (quasi intimidatoria) secondo la quale il SISTRI è gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (art. 1, c. 2, D.M. in oggetto), la disciplina tecnica muove da un articolo dedicato alle definizioni del caso, tra cui quelle di delegato” (“il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica”) – ribadendosi, tra l’altro, come in caso di mancata indicazione “…le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa”.

Rilevano, tra le ulteriori definizioni anche quelle di “dipendenti”, da valutare per il configurarsi o meno dell’obbligo di iscrizione nel caso di produzione di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali o di “fine ciclo” (art. 184, c. 3, lett. C, D e G, D.lgs. n. 1522006 e succ. modd.), nonché di quella di “unità locale” (art. 2). La platea dei soggetti giuridicamente tenuti ad iscriversi al SISTRI è ribadita all’art. 3 del nuovo decreto (a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno piu' di dieci dipendenti; c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo; g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; i) i soggetti di cui al successivo art. 5, d.m. medesimo, ovvero i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regine Campania), avendo cura di specificare, tra l’altro, l’obbligo di iscrizione a carico dei recuperatorismaltitori anche in qualità di produttori, indipendentemente dal numero di dipendenti, nel caso in cui risultino, altresì, anche produttori di rifiuti speciali del c.d. “fine ciclo” (art. 184, c. 3, lett. G, D.lgs. n. 1522006), come solitamente avviene (art. 3, c. 1B citato). E’ sempre prevista la “facoltà” (e non obbligo), peraltro, di effettuare l’iscrizione anche da parte de a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno piu' di dieci dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti gia' tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b); c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; d) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (art. 4). L’articolo 5 rinvia all’Allegato IA quanto alle modalità di iscrizione e relativa modulistica, da perfezionare sempre “….prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l’obbligo di iscrizione”.

Preziose, anche per la fattispecie in questione, risultano le precisazioni circa la situazione dei comuni (considerati produttori di rifiuti…) e relativo calcolo delle unità locali, nonché la situazione degli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 (devono iscriversi nella categoria centro di raccoltapiattaforma e versare il contributo annuo indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti – art. 6, c. 2). Il decreto in questione sposta, inoltre, al 30 aprile di ogni anno il termine annuale, già previsto al 31 gennaio, per effettuare il pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI, secondo importi e modalità di versamento all’uopo indicati nell’Allegato II al decreto (art. 7). Si pone, pur tuttavia, un problema di diritto intertemporale in tal senso.

In effetti riguardo al corrente anno solare, pur essendo stato propalato sul sito internet dedicato (www.sistri.it) un differimento del termine del 31 gennaio scorso, in tal senso già previsto dall’art. 4, c. 3, D.M. 17 dicembre 2009 (appunto con indicazione del nuovo termine al prossimo 30 aprile), non può non considerarsi come l’odierno decreto approdi, purtroppo, tardivamente in Gazzetta Ufficiale (26 aprile) con conseguente entrata a regime di tale nuovo termine solo a far data dal prossimo anno. Sarebbe, pertanto, auspicabile, un chiarimento in tal senso, possibilmente a mezzo degli organi di informazione ufficiale delle leggi. Tra le altre disposizioni si segnala, in particolare, il rinvio dell’art. 11, nuovo decreto, all’Allegato III, quanto ad una dettagliata disamina delle informazioni da fornire al SISTRI, a partire dalla compilazione della Scheda AREA REGISTRO CRONOLOGICO che dovrà essere compilata dai produttori di rifiuti entro dieci giorni “lavorativi” dalla produzione dei rifiuti e comunque prima della movimentazione degli stessi (art. 13, c. 1 – si noti, al riguardo, come pur parlandosi, nell’articolato, di giorni “lavorativi” quale termine per la compilazione della Scheda, nell’allegato tecnico scompare, tuttavia, tale importante precisazione).

Dopo aver ribadito, sempre, l’obbligo di “preavviso” circa il termine entro il quale caricare i dati nel caso di produzione (e trasporto) di rifiuti pericolosi (almeno quattro ore prima che si effettui la movimentazione a cura dei produttori, ed entro due ore dall’inizio dell’operazione di movimentazione nel caso dei trasportatori – combinato art. 13, c. 2 e art. 18, c. 1), il D.M. n. 522011 dedica ampio spazio all’altrettanto ampia casistica delle operazioni particolari, in riferimento non solo ai produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa ovvero non aderenti su base volontaria al SISTRI ex art. 4, c. 1, lett. A e B, ma anche agli imprenditori agricoli ex art. 2135, cod. civ., ai produttori di fanghi, al caso dei rifiuti in cantieri di durata non superiore a sei mesi (casistica tutta sub art. 14), a cui vanno ad aggiungersi le ulteriori ipotesi de i rifiuti provenienti da attività di manutenzione e da attività sanitaria (art. 15); le impreseenti di recupero e smaltimento (art. 16); i commercianti, intermediari e consorzi (art. 179); i trasportatori, soggetto principe della disciplina (art. 18); gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani (art. 19).

Il legislatore ribadisce, altresì, la possibilità di ricorrere alle associazioni imprenditoriali per la gestione degli adempimenti in questione, da parte di taluni soggetti presumibilmente a “bassa complessità” di gestione a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; d) i soggetti di cui all'articolo 4 per i quali vige la mera “facoltà” di adesione al SISTRI (art. 22). Ad essi sono da aggiungersi ulteriori modalità operative semplificate cui potrebbero accedere i produttori conferitori di rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altri circuito organizzato di raccolta (adesione tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento – art. 23). Si segnala, infine, la nuova istituzione di un “Comitato di vigilanza e controllo”, composto da quindici membri nominati dal Ministero dell’Ambiente (tre membri, tra cui il Presidente del Comitato), l’ISPRA e Unioncamere (un membro ciascuno) e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentativi dei produttori, trasportatori, smaltitori e recuperatori di rifiuti (dieci membri), con compito di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti medesimi a tale monitoraggio (art. 27). La nuova disciplina è in vigore a far data dall’undici maggio 2011.

Avv. Marco Fabrizio

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