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Relazione di Riferimento, il Ministero ci ripensa

Sopperendo al vuoto normativo aperto dalla sentenza n. 1452-2017 emessa dal TAR del Lazio, sez. II-bis, con l’annullamento del decreto n. 272 del 13 novembre 2014, già recante le linee guida per la redazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, c. 1, lett. v-bis, D.lgs. n. 1522006 mod. dal D.lgs. n. 462014, il Ministero dell’Ambiente ha adottato il nuovo regolamento n. 104 del 15 aprile 2019 sulle Modalità per la redazione della relazione di riferimento citato.

I soggetti obbligati alla presentazione della Relazione di riferimento sono i Gestori di installazioni AIA soggetti a disciplina nazionale appartenenti ai punti 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio), 4 (impianti chimici oltre determinate soglie di capacità produttiva) e 5 (impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 1522006), dell’Allegato XII, parte seconda del D.lgs. n. 1522006, nonché ai gestori appartenenti al punto 2 (centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW) del medesimo Allegato qualora gli impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale.

Parimenti la disciplina è applicabile alle installazioni per le quali la verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di riferimento ex art. 4, decreto medesimo, condotta secondo l’Allegato I dello stesso decreto, dia esito positivo.

Per evidenti ragioni risultano, peraltro, esentate dall’obbligo in questione le installazioni collocate intermante in mare su piattaforme off-shore. La relazione dovrà essere condotta secondo le Linee guide comunitarie di cui alla Direttiva 201075UE, con il contenuto minimo previsto dall’Allegato II del nuovo decreto. Secondo una, purtroppo, invalsa consuetudine ministeriale l'importante decreto risulta, al momento, pubblicato soltanto on line sul sito del dicastero dell'Ambiente invece che, come ci si potrebbe aspettare, sull'organo di informazione ufficiale delle leggi in Italia...

Avv. Marco FABRIZIO

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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