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La disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel D.P.R. n. 592013

In attuazione dell’art. 23, D.L. n. 52012, conv., con mod. in L. n. 352012 (c.d. “Decreto Sviluppo”), il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ha introdotto la disciplina di dettaglio in materia di autorizzazione unica ambientale (c.d. A.U.A.) per le piccole e medie imprese e gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (c.d. A.I.A.), precisandosi, peraltro, la sottrazione alla nuova disciplina anche dei progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) (art. 1, D.P.R. in oggetto).

Da un punto di vista sostanziale il decreto introduce l’obbligo , a carico dei gestori (è gestore “la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” – art. 2, c. 1, lett. D) delle tipologie di impianti citati, di presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso i medesimi siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza, D.lgs. n. 1522006; b) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 1522006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. citato; d) autorizzazione generale di cui all'art. 272, D.lgs. citato(c.d. impianti “scarsamente rilevanti” ai fini dell’inquinamento atmosferico); e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c. 4 o 6, della l. n. 4471995 (impatto acustico); f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ex art. 9, D.lgs. n. 991992; g) comunicazioni in materia di recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. n. 1522006 citato (art. 3, c. 1, D.P.R. in oggetto).

Resta ferma, peraltro, la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale. La domanda dovrà contenere gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione appartenenti all’elenco sopra indicato per i quali l'autorizzazione unica ambientale è richiesta, nonche' le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. In termini non del tutto chiari il decreto fa salva, inoltre, “…la facolta' dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivita' soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP” (art. 3, c. 3, citato).

Si ritiene, al riguardo, che il legislatore abbia voluto riferirsi a schemi autorizzatori semplificati, come ad esempio quello fondato sulla dichiarazione di adesione (comunicazione) all’autorizzazione generale regionale (qualora emanata) relativa alle emissioni in atmosfera per gli impianti ricompresi nell’elenco di cui alla parte II dell’allegato IV, alla parte quinta del D.lgs. n. 1522006 (emissioni scarsamente rilevanti). Un ulteriore caso particolare è quello concernente la verifica di assoggettabilità alla VIA ex artt. 6 e 20, D.lgs. n. 1522006, nei quali casi potrà essere richiesta anche l’A.U.A., ma solo dopo previa esperimento negativo della verifica di assoggettabilità medesima (art. 3, c. 4, D.P.R. in oggetto).

L'autorizzazione unica ambientale ha un’efficacia lunga, pari a 15 anni decorrenti dalla data di rilascio, e dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri sostituiti. Essa dovrà definire, in particolare, le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attivita'. Un aggravio è, peraltro, previsto in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose ex art. 108, D.lgs. n. 1522006, nel qual caso i gestori degli impianti autorizzati dovranno presentare con la cadenza niente affatto stringente (in rapporto alla tipologia di scarichi) di “ogni quattro anni” (!), una comunicazione contenente gli esiti delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente (verosimilmente analisi periodiche volte a verificare il rispetto dei valori limite di legge ex tabb. 3, 3a e 5, allegato V, parte terza, D.lgs. n. 1522006).

La disciplina procedimentale è, a propria volta, contenuta nell’art. 4 del D.P.R. in oggetto, a tenore del quale la domanda per il rilascio dell'A.U.A., corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione sopra indicati, dovrà essere presentata al SUAP il quale dovrà trasmetterla immediatamente, in modalita' telematica, all'autorita' competente ed ai soggetti tenuti ad intervenire nel rilascio dei procedimenti autorizzatori, verificandone, in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri che e' necessario integrare la documentazione presentata, dovrà comunicarlo tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. In qualsiasi caso le menzionate verifiche dovranno concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intenderà correttamente presentata, con applicazione della disciplina generale in tal senso prevista dall’art. 2, c. 7, della l. n. 2411990, in materia di sospensione del procedimento. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorita' competente, l'istanza sarà archiviata, fatta salva la facolta' per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessita' della documentazione da presentare (con sospensione del menzionato termine per il tempo della proroga).

In maniera inedita rispetto ad altri schemi procedimentali, potranno, a questo punto, aversi due diversi esiti del procedimento in funzione della differente durata dei procedimenti “ordinari” sostituiti da quello per il rilascio dell’A.U.A.. In un primo caso, qualora l'autorizzazione unica ambientale vada a sostituire i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita' competente dovrà adottare il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, trasmettendolo immediatamente al SUAP che, rilascerà il titolo finale (art. 4, c. 4). Qualora, al contrario, l'autorizzazione unica ambientale debba sostituire i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al c. 7 dell’art. 4, dovrà indire, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la Conferenza di servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 1602010 (artt. 14 e segg. L. n. 24190 e succ. modd.), in tal caso con dilazione a centoventi giorni dal ricevimento della domanda, del termine entro il quale l'autorita' competente dovrà adottare l'autorizzazione unica ambientale, ovvero, in caso di richiesta di integrazione della documentazione ex art. 14-ter, c. 8, l. n. 2411990 citata, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima (art. 4, c. 5, D.P.R. n. 592013).

Adottato il provvedimento, l’autorità competente dovrà trasmetterlo immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo finale. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata sopra indicata (la disciplina consente di far riferimento alla documentazione eventualmente gia' in possesso dell'autorita' competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate). In caso di tempestiva domanda di rinnovo l'esercizio dell'attivitàimpianto potrà continuare sulla base della precedente autorizzazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo e fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore (art. 5, c. 4).

In via di autotutela, comunque, l'autorità competente potrà sempre imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza allorché a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono. Eventuali modifiche dovranno essere gestite a norma dell’art. 6, D.P.R in oggetto, anche in tal caso con una duplicazione del procedimento a seconda che trattasi di modifica tout court (con comunicazione inviata in tal senso dal gestore all'autorita' competente e, salvo valutazione della medesima quale modifica sostanziale, con legittimità alla realizzazione della modifica nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione – art. 6, c. 1), ovvero di “modifica sostanziale”, con obbligo, in tal caso, per il gestore di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 citato (art. 6, c. 2). Analogamente ad altri schemi procedimentali elaborati per la gestione delle “modifiche sostanziali” (es. a.i.a. o autorizzazione alle emissioni in atmosfera), l'autorita' competente, qualora ritenga che la modifica comunicata e' una modifica sostanziale, ha trenta giorni dalla comunicazione medesima, per ordinare al gestore di presentare una nuova domanda di autorizzazione vera e propria ai sensi dell’art. 4 citato, in tal senso interdicendo fino al rilascio della nuova autorizzazione la realizzazione della modifica “tout court” già comunicatale.

Una disciplina particolare è prevista per l’adesione alle “Autorizzazioni di carattere generale” emesse nel settore delle emissioni in atmosfera (art. 7). I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, che sarà in vigore dal prossimo 13 giugno 2013, dovranno essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi, in tal caso con possibilità di richiedere l'autorizzazione unica ambientale alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. Un futuro decreto interministeriale dovrà adottare il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, fino al quale è fatta salva, comunque, la possibilità di presentare le domande per l’A.U.A. nel rispetto della disciplina di cui al citato articolo 4.

Avv. Marco Fabrizio

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Diritto dell'Ambiente e Sicurezza sul lavoro

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