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Il nuovo regolamento EMAS III

Dopo otto anni, circa, di vigenza l’Unione europea procede alla revisione del regolamento (CE) n. 7612001 (c.d. EMAS due) sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di ecogestione e audit, a sua volta abrogativo del regolamento (CE) n. 183693 (noto come Regolamento EMAS).

Con la pubblicazione in GUUE, serie L, n. 342 del 22 dicembre 2009 l’Europa procede alla terza revisione della normativa comunitaria istitutiva di un sistema comunitario di ecogestione e audit (acronimo anglosassone di EMAS) al quale potranno aderire volontariamente sia le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità che quelle “…al di fuori di esso” (art. 1, primo cpv.).

Tra le varie novità di rilievo si segnalano alcune nuove definizioni introdotte, tra cui il “rispetto degli obblighi normativi”, inteso come “la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni”(art. 2), la determinazione dell’organismo competente in ipotesi di organizzazione con più siti ubicati in uno o più Stati membri (unica domanda all’organismo competente dello Stato membro presso il quale l’organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il proprio centro direttivo – art. 3), l’iter per gestire e attuare “modifiche sostanziali” (art. 8), una dettagliata disciplina relativa ai compiti dei “verificatori ambientali” (ovvero le persone fisiche o giuridiche abilitate a svolgere le attività di verifica e convalida dei sistemi di gestione ambientali conformi al regolamento EMAS) e relativi requisiti (articoli 18 e seguenti), fino alle nuove condizioni per la verifica e la convalida in Paesi terzi (art. 27).

I preparativi per la registrazione, ovvero ciò che dovrà fare un’”organizzazione” (“gruppo, società, azienda, impresa o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale o amministrativa”) interessata a sviluppare un sistema di gestione ambientale da sottoporre alla verifica di un verificatore accreditato, non sono dissimili da quelli pregressi, ovvero a) svolgere un'analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato I e al p. A.3.1. dell’allegato III; b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppare e applicare un sistema di gestione ambientale conforme a tutti requisiti dell’allegato II, tenendo conto delle eventuali migliori pratiche gestionali all’uopo definite dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 46, par. 1, lett. a; c) effettuare un audit interno secondo quanto all’uopo indicato al p. A.5.5. dell’allegato II e allegato II; d) predisporre una dichiarazione ambientale (d.a.) secondo quanto previsto all’allegato IV, anche in tal caso tenendo conto di eventuali documenti di riferimento settoriali (art. 4, par. 1). Tutti tali aspetti dovranno essere verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato, il quale dovrà altresì procedere alla convalida della d.a.. Il regolamento è entrato in vigore al decorso degli ordinari venti giorni di vacatio legis, salvo particolari periodi di salvaguardia a favore degli organismi di accreditamento e degli organismi nazionali già istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 7612001, delle organizzazioni già registrate ai sensi del medesimo precedente regolamento e, infine, a favore dei verificatori ambientali già accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 7162001.

Avv. Marco FABRIZIO

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