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Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera

Con il D.lgs 30 luglio 2020, n. 102, 'Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 20152193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi,

nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.” (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n.202 del 13-8-2020) risultano inserite significative modifiche alla disciplina delle emissioni in atmosfera, a cominciare dall’inserimento all’art. 268, c. 1, parte quinta del D.lgs. n. 1522006, di talune nuove definizioni, quali la nuova lettera f-bis) emissioni odorigene, definite come le “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”, nonché la nuova lettera mm) solvente organico,quale “qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante”.

Segue l’importante modifica del comma 4, art.269, in relazione al contenuto minimo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in calce alla quale le autorità competenti dovranno riportare oggi, per le emissioni convogliate, oltre che le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione (le prescrizioni ed i relativi controlli) anche un’espressa identificazione dei valori limite di emissione “… solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo “ da riportare nell'autorizzazione “…unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.”.

Ulteriore novità consiste nell’inserimento di una nuova disciplina relativa alla variazione, solo formale, del gestore, alla quale si applicherà, ai sensi del medesimo art. 269, c. 8, la (nuova) procedura di cui al successivo comma 11-bis. A tenore di quest’ultimo è previsto come “la variazione del gestore dello stabilimento e' comunicata dal nuovo gestore all'autorita' competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce” prevedendosi che l'aggiornamento dell'autorizzazione avrà effetto dalla suddetta data e che tale procedura non sarà, comunque, applicabile nel caso in cui, congiuntamente alla variazione del gestore, venga effettuata anche una modifica sostanziale dello stabilimento. Nel caso, inoltre, di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita, con obbligo, per l’autorità competente, di applicare la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter) (rispettivamente stabilimento anteriore al 1988, al 2006 o nuovo), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento, con correlato aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo (c. 11-ter, art. 269 citato).

Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni in questione sarà, naturalmente, a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorita' competente (c. 11-quater, art. cit.). Ulteriori significative modifiche sono inserite in calce all’art,. 271, Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita' , con inserimento di un nuovo comma (7-bis) relativo alle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) nonché di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevata, in via generale da limitare “…nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio”. Per dette sostanze, nonché per quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 19072006 (REACH), rileva, altresì, un obbligo di sostituzione “…non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”

In detti casi la nuova disciplina prevede l’ulteriore obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze citate sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, di trasmettere ogni cinque anni all’autorità competente , a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione con la quale “… si analizza la disponibilita' di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita' tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze”, con facoltà, per l'autorita' competente, di richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Rileva peraltro, a carico degli stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni citate a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, un parallelo obbligo per il gestore di presentare, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni della nuova disciplina, allegando alla stessa domanda la relazione sopra menzionata (art. 271, c. 7-bis, citato).

Ulteriore importante modifica è quella del c. 20, art. 271 citato, in riferimento alla disciplina sul superamento di un valore limite di emissione tale che, oggi, qualora si verifichi siffatta ipotesi, le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore dovranno “… essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente e all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento” demandandosi all'autorizzazione l’indicazione dei casi in cui devono essere comunicate “…anche le difformita' relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale”.

Si segnala, infine, una modifica inserita in calce alla disciplina delle autorizzazioni in deroga di cui all’art. 272, la quale non sarà applicabile anche alle sostanze “…classificate estremamente preoccupanti” . Seguono ulteriori modifiche alla disciplina di cui all’art. 273-bis sui Medi impianti di combustione, alla cui normativa risultano, tra l’altro, sottratti gli impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'art. 270 o dall'art. 272, c.1, D.lgs. cit., salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni, nel qual caso si applicheranno i valori limite di emissione specificamente previsti dal D.lgs. n. 1522006 per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'art. 272, c.1-bis, D.lgs. medesimo (nuovo art. 273-bis, c. 10-bis). Ne consegue una rimodulazione del quadro sanzionatorio di cui all’art. 279, D.lgs. n. 1522006, con inserimento di sanzioni amministrative pecuniarie anche per i nuovi obblighi oggi introdotti, oltre che con depenalizzazione del precedente reato di cui al comma 4 per la mancata comunicazione (per gli impianti non ricadenti in AIA) dei dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, c. 6 (oggi sub mera sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro).

In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si consideri, altresì, quanto previsto dall’art. 3, c. 5 del nuovo decreto circa l’applicabilità della procedura prevista dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, del d.lgs. n. 82016 in materia di depenalizzazione. Completa il quadro l’inserimento di una nuova norma transitoria all’art. 281, D.lgs. cit. (nuovo comma 10-bis) secondo la quale agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

Ulteriori modifiche sono inserite in calce all’art. 284 sulla disciplina dell’installazione o modifica di impianti termici civili tale che in caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale e' stato integrato nei modi previsti dal comma 2, art.citato, nonché con modifica dell’art. 294, Prescrizioni per il rendimento di combustione, con la previsione generale secondo la quale “al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta…., eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile”, senza applicabilità delle norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1 (nuovo c.1, art.294), nonché con la previsione secondo cui per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile”… il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimicofisiche dell'aria comburente o del combustibile” considerando tale condizione rispettata qualora venga utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile e fermo restando l’obbligo di utilizzare in tal senso dispositivi di misura compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 2982012 e relativa taratura in conformita' alle modalita' ed alle periodicita' previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore. (c. 3-bis, art. 294). Seguono talune modifiche tecniche agli allegati IV, VI e IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’art.3 del nuovo D.lgs. n. 1022020 reca talune norme transitorie prevedendosi come in caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 294, D.lgs. n. 1522006 (modificato dal decreto in oggetto) dovrà essere effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta, D.lgs. citato, entro il 1° gennaio 2025. Nel caso, invece, in cui uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'art. 272, c. 4, D.lgs. cit., il gestore dovrà presentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, D.lgs. n. 1522006, in difetto dovendosi considerare lo stabilimento in esercizio senza autorizzazione. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione del nuovo art. 271, c. 7-bis, D.lgs. cit., i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (28.08.2020), in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, dovranno, altresì, presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorita' competente alla luce della relazione di cui al c. 8.

L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorita' competente, potrà, peraltro, essere altresi' previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il comma 4 dell’art. 3, D.lgs. n. 1022020 prevede, inoltre, che la durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, c. 3, D.lgs. n. 1522006, è applicabile anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 1022020. presente decreto. In caso, infine, di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, per i quali le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, D.lgs. n. 1522006, siano utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista dovrà essere inviata all'autorita' competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. n. 1022020. La nuova normativa è entrata in vigore lo scorso 28 agosto.

Avv. Marco Fabrizio

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